No all'assegnazione alternata della casa famigliare perchè non conforme all'interesse dei figli

11 Febbraio 2021

L'assegnazione alternata tra i genitori della casa famigliare non è conforme al prevalente interesse dei figli, potendo dar luogo ad un'elevata conflittualità tra i genitori.
Massima

L'assegnazione alternata tra i genitori della casa famigliare non è conforme al prevalente interesse dei figli, potendo dar luogo ad un'elevata conflittualità tra i genitori.

Il caso

Il Tribunale di Savona, in un procedimento di separazione, accoglie la domanda di assegnazione dell'alloggio coniugale in favore della moglie, respingendo la richiesta del marito di collocazione dei minori presso la casa coniugale con alternanza dei genitori presso la medesima, come invece era stato disposto dall'ordinanza presidenziale.

La questione

La decisione in commento prende in esame le possibili soluzioni ai fini dell'assegnazione della casa coniugale nell'ambito di un giudizio di separazione.

Le soluzioni giuridiche

Nel caso di cessazione della convivenza, risulta principio consolidato, nonché legislativamente stabilito all'art. 337-sexies c.c. (precedentemente, all'art. 155-quater c.c.) che l'assegnazione della casa famigliare debba essere finalizzata all'esclusiva tutela della prole, garantendo alla stessa di permanere nell'ambiente domestico in cui è fino a quel momento vissuta (cfr Cass. civ., sez. VI., 4 ottobre 2018 n. 24254; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018 n. 32231; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2015 n. 17971; Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012 n. 12977; Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012 n. 1783; Cass. civ. sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863). Ciò è stato interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria con la previsione dell'assegnazione della casa famigliare al genitore collocatario, con la conseguenza dell'allontanamento dell'altro coniuge.

Negli ultimi anni si sta peraltro diffondendo, nella giurisprudenza di merito, il cosiddetto “collocamento invariato” o “affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori”. Con tale innovativo tipo di affidamento, si prevede che i figli restino nell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti, evitando continui spostamenti dalla casa di un genitore all'altra e conservando le proprie abitudini ed i propri interessi, mentre spetti ai genitori spostarsi periodicamente. Il Tribunale dei Minorenni di Trieste ha ad esempio stabilito che i genitori, a turno, per una settimana ciascuno, si prendano cura della minore trasferendosi nella casa ex famigliare (cfr Tribunale Minori di Trieste, sentenza del 29.02.2012). Altri giudici hanno seguito tale orientamento, disponendo il collocamento invariato, sempre a condizione che esso non contrasti con l'interesse dei minori (cfr Trib. di Milano, sentenza del 13.06.2013; Trib. di Varese sentenza del 24.01.2013 n. 158). Così pure il Tribunale di Rieti ha previsto - in sede di divorzio congiunto - che la madre potesse abitare con i figli nell'alloggio famigliare per tutti i periodi in cui in cui il padre era all'estero per lavoro, dovendo peraltro lasciarla a costui, previo preavviso di almeno 48 ore prima del suo rientro effettivo. Il Tribunale di Rieti - richiamando sentenze di merito conformi, tra cui Tribunale di Roma n. 82394/16 e Tribunale di Milano 14.01.20015 - ha infatti ritenuto legittime le modalità concordate tra le parti, assimilabili al cosiddetto “affidamento condiviso paritetico”, sul principio che ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, con esclusione della figura del “coniuge prevalente collocatario” (Trib. di Rieti 11 ottobre 2018 n. 489). Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Pavia, con la previsione che, nel caso in cui il figlio maggiorenne non economicamente indipendente desideri la convivenza con entrambi i genitori, la casa andrà assegnata ad entrambi i coniugi, i quali ne dovranno disporre a turno, dividendo i giorni della settimana di permanenza nell'immobile (Trib. Pavia 24 maggio 2018).

Diverse poi sono le pronunce conformi, rese in sede di giudizi consensuali o congiunti, e quindi su accordo delle parti.

Il Tribunale di Savona, contrariamente a tale - peraltro ad oggi minoritario - orientamento, non ha invece accolto la richiesta di collocazione dei minori presso la casa coniugale con alternanza dei genitori (in particolare, la madre sarebbe dovuta rimanere durante la settimana ed il padre nei fine settimana), ancorché basata sulla distanza tra località - ove è sita la casa coniugale - e il capoluogo di provincia, ove il padre aveva dichiarato di voler prendere in locazione un alloggio nel caso non fosse stata accolta la proposta di turnazione nell'alloggio coniugale, in considerazione del fatto che la distanza non eccessiva che i minori dovevano percorrere non era tale da creare problematiche di tipo logistico e/o organizzativo e ritenendo, piuttosto, che tale forma di assegnazione non sia conforme all'interesse dei minori. L'utilizzo da parte di entrambi i coniugi degli stessi spazi, sia pur in forma alternata tra di loro, potrebbe infatti portare – secondo tale pronuncia - ad aggravare la conflittualità tra gli stessi, contenzioso che potrebbe nascere anche per stabilire i criteri di suddivisione delle spese (utenze, spese condominiali, tasse, ecc.) creando un clima di tensione che si riverberebbe negativamente sulla necessità, per i minori, di crescere in un ambiente sereno e non conflittuale. La casa, seguendo pertanto l'orientamento ad oggi prevalente, è stata conseguentemente assegnata al genitore prevalentemente collocatario.

Osservazioni

La questione dell'assegnazione della casa famigliare si presenta allorché vi siano figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti o portatori di handicap.

La sentenza in commento si uniforma all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, con la previsione dell'assegnazione della casa al genitore prevalentemente collocatario, con contestuale allontanamento dell'altro. Negli ultimi anni, come su visto, diversi Tribunali hanno peraltro previsto, in virtù del cosiddetto “affidamento condiviso paritetico”, un'assegnazione alternata, mantenendo la permanenza fissa del minore presso la casa familiare, con l'alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso la medesima abitazione. Tale scelta, come evidenziato anche nella pronuncia in commento, può peraltro portare ad ulteriori motivi di attrito tra le parti circa la suddivisione delle spese e della gestione degli spazi della casa, tale da riverberarsi sulla serenità dei figli. Considerato, pertanto, che nel disporre l'assegnazione - in base all'art. 337 ter c.c. - occorre tenere prioritariamente conto dell'interesse dei minori, la scelta di far turnare i genitori mantenendo i minori sempre nella casa già familiare, può essere una soluzione solamente nell'ambito di accordi tra le parti e comunque dove non vi sia conflittualità tra le stesse; diversamente, il rischio è quello di creare ulteriori motivi di attrito tra i genitori a tutto discapito della serenità dei figli.

In alcune pronunce è stata anche prevista l'assegnazione parziale della casa coniugale. Come ha peraltro chiarito la Cassazione (Cass.civ., sez. VI, 8 giugno 2016 n. 11783) il Giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario (anche nell'ipotesi di pregressa destinazione dell'intero immobile a casa familiare) valutando il grado di conflittualità esistente tra i genitori e la rispondenza dell'assegnazione parziale all'interesse dei minori, purché tale scelta possa agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei minori (cfr anche

Cass. civ. sez. I, del 17 dicembre 2009, n. 26586; Cass. civ., Sez. I, sentenza del 12 novembre 2014 n. 24156; Cass. civ., sez. VI, sent.l 11 aprile 2014 n. 8580; Cass. civ. sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783; Cass. civ. sez. I, 2 febbraio 2017 n. 2771).

E' pertanto evidente che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice dovrà tener conto del preminente interesse dei minori, privilegiando - di massima - l'assegnazione ad uno solo dei genitori ed optando per una turnazione o per un'assegnazione parziale solamente in quei casi di lieve conflittualità tra i genitori.