Requisiti dimensionali dell'o.e. e tutela della concorrenza

Redazione Scientifica
11 Febbraio 2021

Anche al di fuori del perimetro soggettivo delle PMI (e, dunque, anche da parte di operatori economici di grosse dimensioni), possono essere fatte valere...

Anche al di fuori del perimetro soggettivo delle PMI (e, dunque, anche da parte di operatori economici di grosse dimensioni), possono essere fatte valere doglianze avverso un assetto organizzativo della gara che comprometta in concreto il principio di concorrenza tra più operatori, costituendo tale principio un valore di carattere generale intangibile che, per come enunciato all'articolo 30 del d. lgs 50 del 2016, permea l'intera disciplina dei contratti pubblici e di cui l'articolo 51, comma 1, del medesimo testo normativo costituisce solo un precipitato tecnico applicativo, come tale non idoneo a consumarne l'ambito di efficacia. A tali fini, il singolo operatore deve però comprovare, in concreto, l'incidenza lesiva che l'avversata misura organizzativa ha determinato nella propria sfera giuridica rendendo obiettivamente percepibile la compressione che questa ha, in via di tesi, subito rispetto alle possibilità di un'utile e proficua partecipazione alla competizione (nella specie il collegio ha ritenuto che la suddivisione della gara in 9 lotti non ha interferito con le aspettative di contendibilità del mercato da parte dell'operatore, non riconducibile alla categoria delle PMI, e, anzi, lo ha finanche potenzialmente avvantaggiato stante la previsione di lotti di una certa consistenza).

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