Sul perimetro degli obblighi dichiarativi

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2021

Per mera completezza si osserva che in ogni caso le censure sollevate con il terzo...

Per mera completezza si osserva che in ogni caso le censure sollevate con il terzo ricorso per motivi aggiunti erano e sono anche infondate nel merito.

Secondo consolidata giurisprudenza l'obbligo di dichiarare vicende rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento riguarda solo le notizie ed informazioni risultanti comunque dal Casellario informatico ANAC (cfr. punto 4.6 delle Linee guida ANAC n. 6/16, relative al citato art. 80).

Peraltro quanto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla AGCM Aruba non era tenuta a dichiararlo: a) perché il provvedimento sanzionatorio era oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio; b) perché relativo ad una fattispecie priva di qualunque effetto sulla contrattualistica pubblica e inerente al rapporto tra impresa e consumatori, essendo stata Aruba sanzionata per asserite violazioni del codice di consumo, consistenti nel non aver adeguatamente informato i consumatori circa le modalità di recesso dal contratto e sulle modalità di acquisto di alcune funzionalità; c) perché la condotta sanzionata (non dichiarata dall'appellante) non aveva alcuna attinenza con il mercato di riferimento e non era stata posta in essere “nel medesimo mercato oggetto della presente procedura”, essendo ontologicamente differente la gara pubblica di cui si verte dal mercato nell'ambito del quale Aruba avrebbe posto in essere le contestate violazioni, concernenti i testi delle condizioni generali di contratto relative a servizi di hosting per clienti privati.

Quanto invece al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, né la legge, né la lex specialis lo include tra quelli, sanzionatori, che devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.

Gli obblighi dichiarativi cui il concorrente è soggetto, come ribadito dalla Corte di Giustizia nella causa 2 giugno 2016, C.- 27/15, devono essere chiari e preventivamente conoscibili non potendo il concorrente essere obbligato a “dedurre” quali ulteriori dichiarazioni potrebbero astrattamente interessare alla Stazione appaltante.

A ciò si aggiunga che va pure considerato, nel caso di specie, il tempo trascorso dalla notifica dei provvedimenti indicati dal ricorrente: il provvedimento di accertamento delle violazioni è stato notificato a marzo 2013, oltre quattro anni prima della pubblicazione del bando avvenuta a novembre 2017, laddove l'art. 80, comma 10, D.Lgs. 50/2016 fissa in tre anni dall'accertamento definitivo della violazione il termine della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

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