Anche i gravi illeciti professionali riferiti direttamente all'operatore economico assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dello stesso dalla gara

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2021

Come specificato nelle Linee guida n. 6 dell'ANAC, i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara non solo...

Come specificato nelle Linee guida n. 6 dell'ANAC, i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara non solo quando siano riferiti ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ma anche, e in primis, “quando siano riferiti direttamente all'operatore economico”. In tale ultima ipotesi, si deve far rientrare l'attività del soggetto che esercita poteri amministrativi e gestionali nella società, che, se posta in essere nell'ambito dell'impresa, deve essere riferibile a quest'ultima; riferibilità che sussiste non solo qualora tale attività è posta in essere in forza di formali atti di investitura, ma anche nel caso l'agente operi come amministratore di fatto a vantaggio dell'impresa.

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