Tribunale di Milano, linee guida per il rilascio della formula esecutiva digitale

17 Febbraio 2021

Il Tribunale di Milano pubblica le linee guida per il rilascio della formula esecutiva digitale ai sensi dell'art. 23 comma 9-bis del d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176/2020).

Il Tribunale di Milano pubblica le linee guida per il rilascio della formula esecutiva digitale ai sensi dell'art. 23 comma 9-bis del d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176/2020).

Viene chiarito che, a decorrere dal 15 febbraio 2021, il difensore costituito che intenda richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario nativo telematico o scansionato e quindi presente nel fascicolo telematico, deve depositare istanza telematica nel corrispondente fascicolo, indicando obbligatoriamente nell'istanza generica «richiesta formula/copie esecutive». Le richieste di copie esecutive delle sentenze, inviate telematicamente nel fascicolo cui si riferiscono, dovranno essere segnalate via mail all'ufficio sentenze all'indirizzo: sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it.

Nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo (originariamente non provvisoriamente esecutivo), l'avvocato deve allegare all'istanza, su un unico PDF la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso.

Per le procedure di rilascio, l'avvocato potrà ottenere l'originale della convalida (titolo esecutivo telematico) allegando all'istanza su un unico PDF la scansione dell'atto introduttivo, della relata di notifica, della prova del perfezionamento della stessa, del provvedimento di convalida, corredata dall'attestazione di conformità dallo stesso sottoscritta.

Qualora non originariamente delegati (in caso di subentro di un diverso avvocato nella procedura), si dovrà allegare alla richiesta in PCT anche la procura alle liti.

Si precisa che, come previsto dalla circolare Ministero Giustizia DAG 4 febbraio 2021, gli uffici giudiziari dovranno, limitatamente al periodo emergenziale, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal D.p.r. n. 115/2002. Resta fermo, per contro, che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno essere precedute dal versamento dei diritti di copia.

La richiesta di copie esecutive relative ad atti non digitalizzati e, pertanto, non inseriti nel fascicolo informatico, continuerà nella modalità cartacea attualmente in uso.

Il personale di cancelleria incaricato, verificata la legittimazione dell'istante, la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, con particolare riferimento al coretto versamento dei diritti di copia autentica, provvederà al deposito nel relativo fascicolo informatico della copia esecutiva richiesta, sottoscritta digitalmente e consistente in un documento informatico in formato «pdf» contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o di altro provvedimento del giudice, cui sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475 comma 3 c.p.c., con indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. La copia in forma esecutiva, così rilasciata, costituisce l'unico originale richiedibile per la parte richiedente. Il personale di cancelleria annota nel fascicolo informatico l'avvenuto rilascio del titolo esecutivo.

Il difensore estrarrà dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico provvedendo direttamente all'attestazione di conformità a norma degli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, utilizzando le formule di cui all'allegato e diversificate a seconda che si tratti di esemplare che costituirà titolo ex art. 476 c.p.c. o ulteriori copie).

Resta fermo il potere del difensore di attestare la conformità delle ulteriori copie conformi alle copia esecutiva rilasciata nelle forme di cui al presente documento, senza pagare ulteriori somme in conto diritti di copia.

Il difensore, munito del titolo esecutivo e delle copie uniformi così ottenute, richiederà direttamente all'UNEP l'esecuzione del provvedimento senza ulteriori passaggi in Cancelleria.

Le cancellerie del tribunale non accettano modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica sopra indicata, ad eccezione delle parti che richiedono personalmente le copie esecutive, delle pubbliche amministrazioni e che non accedono al PCT.

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Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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