Il G.A. può effettuare solo un accertamento di natura incidentale sul DURC

Redazione Scientifica
16 Febbraio 2021

Per espressa previsione legislativa, il DURC, sebbene riguardi il rapporto previdenziale e contributivo con l'interessato, è indicato dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016...

Per espressa previsione legislativa, il DURC, sebbene riguardi il rapporto previdenziale e contributivo con l'interessato, è indicato dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, quale presupposto per l'accertamento di uno dei requisiti generali di partecipazione (la c.d. regolarità contributiva-previdenziale) ad una gara pubblica le cui controversie rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.. La tipologia di cognizione che il G.A. può effettuare sul DURC, che viene in rilievo in quest'ambito (accertamento dei requisiti di partecipazione), è quella consentita dall'art. 8 c.p.a.. Si tratta dunque di un accertamento di natura incidentale, in quanto la sua efficacia è limitata esclusivamente alla portata del rapporto amministrativo oggetto principale del giudizio e non si estende ovviamente, con efficacia di giudicato, al diverso rapporto previdenziale.

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