La progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri

Davide Cicu
18 Febbraio 2021

L'architetto può essere abilitato alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente, mentre non può intervenire in relazione ad alcune specifiche proposte progettuali migliorative, individuate dal Codice dei Contratti Pubblici.

La doglianza. In relazione ad una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra due strade, un'impresa lamentava che l'offerta tecnica della controinteressata veniva sottoscritta da un architetto non abilitato a curare la relativa progettazione in quanto privo delle specifiche competenze richieste per il tipo di lavorazioni poste a base di gara, secondo le prescrizioni di cui al r.d. n. 2537 del 1925. Ma tale doglianza non veniva accolta dal Giudice di prime cure sull'assunto che le modifiche progettuali all'uopo affidate alla elaborazione dall'architetto, incaricato per la predisposizione dell'offerta tecnica, attenessero, in concreto, ad opere di carattere meramente accessorio. Cosicché, a fronte di tale pronuncia giudiziale, l'impresa soccombente proponeva ricorso in appello.

Le riserve professionali. La decisione dei Giudici di Palazzo Spada si basa sui seguenti riferimenti normativi: la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, del r.d. n. 2537 del 1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), in quanto le anzidette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.P.R. n. 328 del 2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.P.R.

In particolare, l'art. 51 cit. prevede che «sono di spettanza della professione dell'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo», mentre l'art. 54, ai commi 2 e 3, del medesimo d.P.R. n. 328 del 2001, precisa che, se gli ingegneri «sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali, le competenze dell'Architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

La competenza professionale dell'ingegnere. Alla luce di tale premessa, l'appello citato è stato ritenuto fondato dal Consiglio di Stato. Infatti, alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”, è ammissibile abilitare la figura professionale dell'architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente.

Invece, come evidenziato dal giudice amministrativo, «alcuna estensione si legittima in relazione alle proposte progettuali migliorative ovvero alle varianti di cui all'art. 95, comma 14 e 94, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 50 del 2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all'opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile». Del resto, nel caso di specie, l'integrazione dell'offerta tecnica operata da parte appellata ed affidata dalla stessa ad un architetto, è consistita:

(a) per un verso nella “rimodulazione della progettazione della strada in ragione degli scavi e delle sezioni reali terreno-roccia”, e «nella nuova progettazione degli scavi in riferimento alle indagini geognostiche effettuate in sito per i micropali a supporto dei muri di contenimento previsti in progetto a base di appalto”;

(b) per altro verso, nella “realizzazione dei muri perimetrali alla strada secondo la nuova progettazione”, con l'installazione di “gabbionature rinverdite alla sommità delle scarpate”, cioè di attività riservata, alla luce della richiamata normativa, alla figura professionale dell'ingegnere».

Ciò che, di per sé, è stato ritenuto sufficiente a giustificare, in accoglimento del formulato motivo di doglianza, l'estromissione dell'aggiudicataria dalla procedura, con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione a suo favore.

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