Giustizia Amministrativa: il CGARS si esprime sui presupposti per l’opposizione alla discussione da remoto

22 Febbraio 2021

L'opposizione alla discussione orale da remoto deve rispondere a serie, comprovate ed oggettive ragioni, non potendo risolversi nel malinteso esercizio di una facoltà processuale, né tantomeno in un “parere” teso a vincolare il potere valutativo che, quanto all'an e al quomodo della discussione, è rimesso in via esclusiva al Giudice.

Con decreto 18 febbraio 2021, n. 33, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è tornato ad esprimersi sulla portata dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020 – e, in particolare, sui presupposti per l'opposizione alla discussione da remoto – anche alla luce degli artt. 73 comma 2 c.p.a. e 88 e 92 c.p.c.

Segnatamente, il Collegio ha chiarito che anche nell'attuale contingenza emergenziale, l'ordinamento tutela, attraverso il collegamento da remoto, la facoltà delle parti di discutere sinteticamente la controversia: trattandosi di facoltà posta a tutela del diritto di difesa, infatti, essa non può essere aprioristicamente negata, salvo ipotesi del tutto residuali e salvo in ogni caso il potere del giudice di regolarne il quomodo, quanto a durata ed oggetto.

Inoltre, è stato ricordato che, «a maggior ragione nel processo amministrativo 'ai tempi della pandemia'» deve ritenersi preciso dovere di tutte le parti di operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, lealtà e probità, astenendosi da tattiche difensive dilatorie, superflue o palesemente infondate, in quanto foriere di ulteriore aggravio per il Collegio e per le controparti.

Alla luce di quanto brevemente esposto, è stato ritenuto che l'opposizione alla discussione orale da remoto debba rispondere esclusivamente a serie, comprovate ed oggettive ragioni, non potendo risolversi nel malinteso esercizio di una facoltà processuale, né tantomeno in un «parere» teso a vincolare il potere valutativo che, quanto all'an e al quomodo della discussione, è rimesso in via esclusiva al Giudice.

Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, il Consiglio ha respinto l'opposizione alla discussione presentata sul rilievo che «tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello».

Peraltro, il Collegio ha precisato che ove l'opposizione alla discussione non risponda a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, oltre a dover essere respinta, possa essere valutata dal Giudice ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c. e, pertanto, al fine della valutazione del rispetto dei doveri di lealtà e probità delle parti e dei rispettivi difensori, nonché per la valutazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

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