L'efficacia e i limiti dell'assegno divorzile
19 Febbraio 2021
Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3852/21, depositata il 15 febbraio.
Il Tribunale di Velletri pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell'ex marito l'assegno divorzile di euro 2000. La Corte d'Appello di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'uomo, stabilendo la riduzione dell'assegno mensile per una cifra di euro 1000.
L'ex moglie propone ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale non abbia esplicitato in modo congruo il ragionamento effettuato a riguardo, e non abbia considerato il reddito dell'ex marito, notaio di due studi e professore universitario, quindi notevolmente superiore al suo. Ella si duole poichè ritiene che la Corte territoriale non abbia disposto nulla per il periodo intercorrente ed attuale, con conseguente impossibilità di vivere nelle condizioni economiche simili a quelle godute precedentemente. La giurisprudenza più recente ha stabilito che «il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno deli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». In base all'orientamento più recente di questa Corte, quindi, qualora vi sia uno squilibrio effettivo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, come nel caso di specie, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Ne consegue l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Per ciò che attiene al terzo motivo di doglianza, quest'ultimo resta assorbito. La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte del nuovo ‘status' delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 l. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione». La Corte cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese processuali.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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