L'accertamento del requisito partecipativo della regolarità contributivo-previdenziale ha natura intrinseca e incidentale

24 Febbraio 2021

Con riferimento al requisito partecipativo della c.d. regolarità contributivo – previdenziale, il giudice amministrativo ha il potere di effettuare, relativamente alle risultanze emergenti dal DURC, un accertamento intrinseco che però ha natura comunque incidentale perché non si estende, con efficacia di giudicato, al diverso rapporto previdenziale.

La fattispecie. Un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) partecipava alla gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, indetta nel 2018 da Consip S.p.A. per l'affidamento “in concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo”.

Essendo emersa dal DURC del RTI una inadempienza contributiva relativa “Gestione Committenti di co.co.co. e co.co.pro”, la stazione appaltante dapprima avviava un supplemento istruttorio volto a chiarire, con la Direzione Provinciale dell'Inps competente, “se il DURC irregolare nei confronti della Società sia da ritenersi effettivamente emesso sulla base di presupposti errati”, come sostenuto dall'interessata; quindi, all'esito dei chiarimenti, disponeva l'esclusione di quest'ultima dalla gara avendo accertato la perdita in corso di gara del requisito previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 in corso di gara.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dall'interessata, la quale sosteneva che la somma dovuta in relazione alla posizione “Gestione Committenti di co.co.co. e co.co.pro.” (emersa essere pari ad € 1.141,31) non era ancora esigibile al momento del rilascio del DURC presentato.

La soluzione. Il ricorso viene ritenuto fondato e, per l'effetto, viene annullato il provvedimento di esclusione impugnato. Il giudice amministrativo di prime cure innanzitutto premette, da un lato, che secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 maggio 2016, n. 10, il DURC costituisce, nell'ambito delle procedure di gara, “atto interno” della fase di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante, sicchè viene in rilievo, invero, “non in via principale”, bensì quale “presupposto di legittimità” del provvedimento amministrativo (di esclusione) adottato dalla stazione appaltante; dall'altro, che il giudice amministrativo non può annullare il DURC emesso dall'Inps - che, in quanto attinente al rapporto previdenziale tra le parti, esula dalla propria giurisdizione (artt. 442 e 444 c.p.c.) - ma può sindacare, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. la regolarità degli atti che, sebbene siano adottati nell'ambito di un rapporto che non rientra in via principale nella propria giurisdizione, risultano, ciononostante, posti a base o comunque strettamente inerenti, quali atti presupposti o eso-procedimentali, all'esercizio del potere amministrativo.

Chiarito che si tratta, quindi, di un accertamento di natura incidentale, essendo l'efficacia limitata esclusivamente alla portata del rapporto amministrativo oggetto principale del giudizio, senza estensione, con efficacia di giudicato, al diverso rapporto previdenziale, il Collegio accerta, attraverso l'analisi delle evidenze documentali (ivi incluse quelle fiscali), che effettivamente le somme in questione non erano esigibili da parte dell'INPS tenuto conto che non erano dovuta alcuna contribuzione di legge nel periodo “incriminato” non essendo stato erogato un compenso all'amministratore.

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