Deposito telematico degli atti penali presso il PM: pubblicato il provvedimento del Ministero della Giustizia

Redazione scientifica
25 Febbraio 2021

E' stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall'art. 24 comma 1 del d.l. 137/2020, riguardante le disposizioni sul deposito telematico degli atti penali (memorie, documenti, richieste, istanze) presso gli Uffici del Pubblico Ministero, che sostituisce le specifiche tecniche in precedenza individuate con il provvedimento del Direttore Generale del 4 novembre 2020.

Il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia comunica che è stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia previsto dall'art. 24, comma 1, d.l. 137/2020 , riguardante le disposizioni sul deposito telematico degli atti presso gli Uffici del Pubblico Ministero.

Esso sostituisce le specifiche tecniche in precedenza individuate con il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 4 novembre 2020, pubblicato sul PST.

Di seguito le principali indicazioni.

Ambito di applicazione (Art. 2)

Il provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica attraverso il PPPT dei seguenti atti: memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., della istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p. individuati ai sensi del d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020.

Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico (art. 5)

L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'Ufficio del Pubblico Ministero, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);

b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;

c) è sottoscritto con firma digitale.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);

b) sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.

La nomina, la revoca, la procura speciale, la denuncia e la querela, se depositati come atto principale, sono ammesse anche quando rispettano i requisiti di cui al precedente comma.

Al deposito della nomina deve essere allegato un cosiddetto “atto abilitante” qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415-bis c.p.p.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

Se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).

Requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati (art. 6)

La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.

Deposito da parte dei difensori (art. 7)

Gli atti del procedimento ed i documenti allegati (cfr. supra art. 5) sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:

a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;

b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:

a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;

b) i dati inseriti dal depositante;

c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. I possibili valori di stato sono:

a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di “Invio”;

b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;

c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;

d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia e di querela, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel Re.Ge.WEB da parte della Procura della Repubblica;

e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;

f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.