Alcune precisazioni sul differimento del termine per impugnare l'aggiudicazione

Claudio Fanasca
25 Febbraio 2021

L'omessa comunicazione completa ed esaustiva dell'aggiudicazione può determinare uno slittamento del termine per la relativa impugnazione soltanto allorché sia stato richiesto ed effettuato un accesso agli atti di gara e il ricorso, proposto oltre i 30 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione, contenga la formulazione di specifiche doglianze formulate proprio in ragione di quelle ulteriori circostanze e/o elementi dell'offerta conosciuti in sede di ostensione degli atti di gara. Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui l'impugnazione dell'aggiudicazione, proposta da una concorrente esclusa con atto di motivi aggiunti, sia volta ad evitare la improcedibilità del ricorso introduttivo già promosso avverso l'esclusione dalla gara.

Il caso. Una impresa ha impugnato con ricorso introduttivo l'esclusione da una procedura per l'affidamento di due lotti di un accordo quadro riferito ad una fornitura di beni pubblici, lamentandone la illegittimità per carenza del relativo presupposto. Nelle more del giudizio la stazione appaltante ha comunicato alla predetta ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, d.lgs. n 50/2016, l'intervenuta aggiudicazione dei lotti di gara in parola in favore di altre imprese, sicché anche tali provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione mediante atto di motivi aggiunti.

La questione controversa: La stazione appaltante ha eccepito la irricevibilità della impugnazione dei sopravvenuti provvedimenti di aggiudicazione, siccome intervenuta ben oltre il termine decadenziale di 30 gg. dalla rituale comunicazione formale e, per l'effetto, la improcedibilità del ricorso introduttivo diretto avverso la esclusione della impresa dalla gara. La ricorrente ha replicato a tale eccezione, allegando la tempestività dei motivi aggiunti, siccome proposti entro il termine perentorio, per così dire, “differito” decorrente dalla data di effettivo accesso alla documentazione prodotta in gara dai concorrenti aggiudicatari.

Sulla tempestività della notifica del gravame in caso di accesso: Come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la c.d. “dilazione temporale” quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, atteso che solo in questo caso rileva il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 76, comma. 2, d.lgs. n. 50/2016. In particolare, l'omessa comunicazione completa ed esaustiva dell'aggiudicazione, che risulti priva dunque dell'esposizione completa delle ragioni di preferenza per l'offerta dell'aggiudicatario, può determinare uno slittamento del termine per la contestazione dell'aggiudicazione solo in relazione all'esigenza dell'interessato di conoscere gli elementi tecnici dell'offerta dell'aggiudicatario e, in generale, gli atti della procedura di gara, al fine di poter esaminare compiutamente il loro contenuto e verificare la sussistenza di eventuali vizi. In questi casi, pertanto, può ritenersi tempestiva l'impugnazione proposta oltre i 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli esiti della gara soltanto allorché contenga la formulazione di specifiche doglianze riferite e fondate sulle ulteriori circostanze e/o elementi dell'offerta conosciuti soltanto in sede di ostensione degli atti di gara. Del resto, il principio generale della piena conoscenza o conoscibilità consente l'invocato differimento del termine stabilito dalla legge per l'impugnazione solo nell'eventualità in cui l'esigenza di proporre l'impugnazione medesima sia emersa dopo aver conosciuto (a seguito di accesso agli atti) i contenuti dell'offerta dell'aggiudicatario o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, non potendosi imporre la previa proposizione di un ricorso “al buio”, di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell'art. 40, comma. 1, lett. d), c.p.a., e al quale, dunque, dovrebbe seguire la inevitabile proposizione di specifici motivi aggiunti. Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile atteso che lo stesso, in quanto volto soltanto ad evitare l'improcedibilità del ricorso introduttivo, avrebbe dovuto - e ben potuto - essere notificato alle altre parti entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione eseguita, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dal carattere non esaustivo di tale comunicazione, non contenendo censure ulteriori rispetto a quelle già formulate avverso la presupposta esclusione. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo l'eventuale annullamento della sola esclusione (che ha effetto viziante e non caducante) idoneo ad attribuire alla società ricorrente alcun effetto utile, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata.