È valida la notifica PEC dell'intimazione di pagamento se l'allegato è un documento informatico copia di un documento in origine analogico?

Redazione scientifica
26 Febbraio 2021

La CTR Lazio, richiamando i più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, chiarisce che è valida la notifica PEC dell'intimazione di pagamento se l'allegato è un documento informatico copia di un documento in origine analogico

Una società a responsabilità limitata impugnava con ricorso l'intimazione di pagamento n. (omissis…) dell'importo di Euro 241.762,17 in relazione a n. 4 cartelle di pagamento (nn. (omissis…), (omissis…), (omissis…) e (omissis…), eccependo l'inesistenza della notifica dell'intimazione a mezzo PEC.

Con sentenza n. 2151/2018, del 24 gennaio 2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il ricorso infondato quanto all'unica eccezione afferente il vizio dell'atto di intimazione, relativo alla notifica via PEC ed alla natura del file allegato, in quanto "l'intimazione di pagamento è un atto che nasce in originale con la PEC stessa", che non ne costituisce dunque una copia.

Ha proposto appello la società eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento per vizi propri e per inefficacia della procedura di notifica via PEC.

La Commissione tributaria regionale rigetta l'appello della società contribuente.

Preliminarmente si sofferma sull'eccezione afferente i vizi propri dell'intimazione impugnata, rilevando che l'art. 14 comma I del d.lgs. n. 159/2015 (attuativo della delega fiscale contenuta nella l. n. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del D.p.r. n. 600/1973, consente la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi mediante PEC; in forza di tale norma, dal 1 giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.

Quanto a vizi relativi alla natura del file allegato, i Giudici richiamano il recente principio affermato dalla Suprema Corte (n. 21328/2020), secondo cui "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. atto nativo digitale) sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica)" in un analogo caso in cui "il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico formato PDF (portable document format)"; va pertanto esclusa la illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo PEC, essendo facoltà del notificante quella di "allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico" (Cass. civ. n. 30948/2019, n. 6417/2019), precisando inoltre il giudice di legittimità che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale".

Ad ogni modo, come affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., 28 settembre 2018 n. 23620), l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

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