Dalle Sezioni Unite Penali nuove informazioni provvisorie
01 Marzo 2021
Confisca di cui all'art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, avente ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il c.d. reato “spia”, ed obbligo di notificazione dell'ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata al difensore dell'istante o d'ufficio. Queste le tematiche a cui si riferiscono le informazioni provvisorie depositate dalle Sezioni Unite Penali il 25 febbraio 2021.
Informazione provvisoria 2/2021. Le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta affermativa al quesito riguardante la confisca di cui all'art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, avente ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il c.d. reato “spia”. «Il giudice può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato “spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».
Informazione provvisoria 3/2021. Affermativa è anche la soluzione riguardante il quesito se l'ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis ord. pen.) debba essere notificata anche al difensore dell'istante, e ove ne sia privo al difensore d'ufficio appositamente nominato. Quest'ultimo è soggetto alla disciplina generale in materia di impugnazioni.
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