L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito relativo alla idoneità professionale

Redazione Scientifica
16 Febbraio 2021

Il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale...

Il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori, a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non (ovvero, per quanto qui rileva, di bonifica dei siti); pertanto, esso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6032). La circostanza per cui nella giurisprudenza si consente di configurare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali come requisito di esecuzione va riferita, non al valore, bensì all'accessorietà delle relative prestazioni, in quanto non facenti parte dell'oggetto dell'affidamento, ma solo serventi a queste ultime, tanto da rendere contraria ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza un'eventuale richiesta del requisito sin dal momento di partecipazione alla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, V, 3 giugno 2019, n. 3727).

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