Subappalto necessario e indicazione della terna dei subappaltatori
16 Febbraio 2021
Né il d.lgs. n. 50 del 2016 né le norme tuttora vigenti del d.P.R. n. 207 del 2010 contengono il divieto del subappalto finalizzato a conseguire i requisiti di qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa), la cui operatività è tuttavia ora sospesa per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 32 del 2019, conv. in l. n. 55 del 2019 e success. modif., in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria per legge l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario - ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (per le ragioni già esposte da Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9, confermate nel vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici dalla dec. Cons. Stato, V, n. 5745/2019).
La mancata previsione legislativa dell'obbligo di indicare nell'offerta i subappaltatori proposti non ne impedisce l'inserimento nel disciplinare di gara. |