Rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie relative alla procedura di affidamento di servizi da parte di soggetti pubblici o privati

Redazione Scientifica
26 Febbraio 2021

Successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 la giurisprudenza di legittimità, superando le pronunce formatesi...

Successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 la giurisprudenza di legittimità, superando le pronunce formatesi nel vigore del vecchio codice (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. 30 aprile 2019, n. 11508), si è orientata nel senso dell'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. sulla controversia relativa alla procedura di affidamento di servizi da parte di soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti o di nuova aggiudicazione, in quanto tenuti al rispetto della procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 177 del medesimo codice (cfr. Cass. SS.UU. 1° luglio 2019, n.18674) [nella specie trattavasi dell'affidamento in sub-concessione di vari lotti relativi alla gestione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività accessorie (“Servizi Oil”) e del servizio di ristoro e attività commerciali connesse (“Servizi Non Oil”), nelle Aree di Servizio, ubicate lungo le varie tratte autostradali in concessione].

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