Requisiti di partecipazione alla gara per l'affidamento di lavori suddivisi in diversi livelli

Roberto Fusco
01 Marzo 2021

In una procedura di gara suddivisa in due livelli temporalmente distinti, i requisiti di qualificazione vanno parametrati solamente al valore del livello di cui è certa l'aggiudicazione al momento dell'indizione della gara. Non vi è, infatti, coincidenza tra il valore dell'appalto determinato per le soglie comunitarie e quello per l'individuazione dei requisiti di partecipazione: l'importo totale pagabile rileva solamente alla determinazione del valore per il rispetto delle soglie comunitarie; i requisiti di partecipazione, invece, devono essere proporzionati al valore delle sole prestazioni che l'amministrazione ha previsto di affidare con certezza nell'ambito del bando di gara e non anche di quelle eventualmente affidabili in un secondo momento.

La sentenza in commento riguarda l'affidamento (ex art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016), di lavori per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica bandito da un'amministrazione comunale. Per la partecipazione alla gara, suddivisa in due livelli (il primo per un valore di Euro 209.000,00 e il secondo per un valore di Euro 153.735,44), la lex specialis richiedeva requisiti commisurati alla base d'asta del solo primo livello di lavori (SOA classifica I), riservando alla successiva valutazione dell'amministrazione comunale l'aggiudicazione dei lavori del secondo livello i quali, sommati ai primi, avrebbero imposto il possesso di una qualificazione (SOA in classifica II) non richiesta dalla legge di gara. Secondo parte ricorrente tale previsione della lex specialis sarebbe illegittima in quanto renderebbe possibile l'aggiudicazione di lavori, complessivamente richiedenti una SOA di classifica II, ad un soggetto che possiede una SOA classifica I.

Il Collegio, a tal riguardo, effettua una rilevante distinzione tra il valore dell'appalto ai fini dell'osservanza delle soglie comunitarie e il valore rilevante ai fini dell'osservanza dei requisiti dell'operatore economico. L'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, che riguarda il rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria, prevede che il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, dovendosi in esso considerare tutte le somme erogabili dalla stazione appaltante in ragione della gara (c.d. criterio dell'importo totale pagabile). Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, invece, bisogna considerare l'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale i requisiti dell'operatore economico devono essere proporzionali all'oggetto dell'appalto nell'ottica della garanzia alla massima partecipazione alla gara (c.d. criterio di proporzionalità all'oggetto della gara).

Nel caso di specie, all'atto di indizione della procedura, l'oggetto dell'appalto era costituito dai soli lavori del primo livello che integravano l'unica prestazione che l'amministrazione comunale prevedeva di affidare con certezza. L'oggetto (rectius il valore) dell'appalto, pertanto, non può essere fatto coincidere con l'importo totale pagabile ex art. 35, d.lgs. n. 50/2016, ma va considerato solo quello relativo ai corrispettivi (base d'asta) del primo livello, a cui va rapportata (proporzionalmente) l'individuazione dei requisiti.

A supporto di questa impostazione vengono citate anche le disposizioni dedicate alla stima del valore dell'appalto in caso di suddivisione della gara in lotti (artt. 35 e 51 del d.lgs. n. 50/20216) secondo le quali viene sancita la diversità dei criteri di calcolo del valore dell'appalto ai fini della valutazione del superamento delle soglie comunitarie, rispetto a quelli usati per l'individuazione dei requisiti di accesso alla gara: il primo valore è quantificato sulla base del criterio di onnicomprensività, mentre il secondo viene determinato in ragione delle sole prestazioni effettivamente aggiudicate.

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