Rapporti ascendenti e nipoti. Aspetti sostanziali e processuali
14 Gennaio 2021
Massima
In tema di relazioni tra nonni e nipoti, il nostro ordinamento prevede un vero e proprio diritto degli ascendenti a conservare un rapporto significativo con i minori e a preservarlo anche attraverso azioni legali qualora dovesse essere minato dall'ingiustificato comportamento dei genitori. Ciononostante, non si tratta di un diritto assoluto e incondizionato; al contrario, diverse pronunce di merito e di legittimità hanno, negli anni, coadiuvato a delinearne i confini, fino a identificare tale liberalità piena soltanto qualora il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi in un fruttuoso progetto educativo e formativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei discendenti. Il caso
Tizio, nonno paterno di due minori, si rivolgeva al Tribunale per i minorenni di Roma denunciando il comportamento ostruzionistico tenuto dai genitori delle nipoti e richiedendo l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'osservanza delle disposizioni relative al proprio diritto di frequentazione. Il Tribunale per i minorenni riconosceva in parte tale diritto, disponendo che le minori potessero incontrare il nonno paterno l'ultimo sabato di ogni mese e ordinando al Servizio Sociale di monitorare la situazione, con la facoltà di intervenire ogniqualvolta necessario. Avverso tale decreto Tizio proponeva reclamo in Corte d'Appello. La Corte d'Appello di Roma (tra l'altro) rigettava tale reclamo e disponeva, a parziale modifica del decreto impugnato, la revoca dell'incarico di monitoraggio e sostegno conferito al Servizio Sociale, confermando la portata recessiva del diritto del nonno a mantenere rapporti significativi con le nipoti, rispetto al diritto di queste ultime di crescere in modo sano ed equilibrato. Avverso detto decreto, Tizio proponeva ricorso in Cassazione. La questione
La vexata quaestio è la seguente: accertato il diritto dei nonni di mantenere dei rapporti significativi con i nipoti minorenni, quali limiti ha tale diritto dell'ascendente? Si tratta di un diritto assoluto o relativo? E, in questo secondo caso, entro quali confini si può esercitare? E ancora, detto diritto deve integrare quello dei genitori, o può, in alcuni casi, sostituirvisi? Le soluzioni giuridiche
Il tema del diritto degli ascendenti a mantenere un rapporto significativo con i nipoti minorenni è stato oggetto, nel corso degli anni, di una profonda evoluzione legislativo-giurisprudenziale, sia sul fronte nazionale che su quello internazionale. La giurisprudenza sovranazionale, in merito, muove dal diritto fondamentale di ogni persona di vivere liberamente la propria vita familiare e privata (ex art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – CEDU –), sostenendo che l'esigenza primaria dei minori debba essere preminentemente garantita negli ambienti in cui si sviluppa la loro personalità e, per questo motivo, risulta essenziale assicurare continuità nei loro legami familiari. Se per lungo tempo si è concentrata tutta l'attenzione esclusivamente sul rapporto genitori e figli, negli ultimi anni si è insediata la consapevolezza di considerare qualsiasi legame affettivo del minore, ivi compreso quello instaurato con gli ascendenti. Una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sottolineando l'importanza del legame tra nonni e nipoti per la sana crescita della prole, ha fornito un'interessante interpretazione del brocardo “diritto di visita” contenuto sia all'art. 1, par. 2, lett. a), che all'art. 2, punti 7 e 10, del Regolamento Bruxelles II bis n. 2201/2003, includendovi anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, nell'ottica della massima tutela del minore. Sempre sul fronte internazionale, è significativa anche la recente pronuncia della Corte di Strasburgo del 20 gennaio 2015, n. 107, la quale ha definito la relazione nonni-nipoti uno strumento utile alla valorizzazione dell'interesse dei minori e, di riflesso, tutelabile ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). L'ordinamento italiano si è uniformato all'indirizzo sovranazionale e ha recepito natura e scopi del diritto del fanciullo a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e viceversa, il tutto nel rispetto del pregnante e preminente interesse superiore del minore (ex art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed ex art. 24 della Carta di Nizza). In questo senso, la giurisprudenza interna si è pronunciata in diverse occasioni: ex plurimis, si citano Cass., sez. I, 12 giugno 2018, n. 15238 e Cass., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780, le quali identificano un vero e proprio diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (previsto dall' art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. La sentenza in commento, sulla scorta dell'orientamento pregresso, conferma tale rapporto di propedeuticità affermando che: «il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti». Quello che la suddetta pronuncia delinea, quindi, non è un diritto incondizionato, ma un diritto subordinato a una oculata valutazione del giudice, il quale deve farsi garante della prioritaria tutela dell'interesse del minore e assicurarla qualora la frequentazione con i nonni dovesse causargli grave nocumento o disequilibri affettivi. Osservazioni
All'interno di questo quadro generale, la chiave di lettura è rappresentata quindi dal best interest of the child, quale principio generale che ricomprende il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con tutti i membri del nucleo familiare, inclusi i nonni, “fonte essenziale di stabilità per i minori”. Sul punto si viene a instaurare un vero e proprio rapporto multilaterale tra minore, genitori e ascendenti aventi il diritto di mantenere relazioni significative con i nipoti, rapporto caratterizzato da una cooperazione fattiva in grado di assicurare il buon esito di un progetto formativo ed educativo affidato alla responsabilità di tutti. Qualora, a causa della condotta dei genitori, queste frequentazioni dovessero essere ingiustificatamente pregiudicate, cagionando la rescissione di una parte assolutamente significativa della sfera affettiva e identitaria dei minori, tale diritto potrà essere azionabile in giudizio ex artt. 317-bis e 336, comma 2 c.c. incardinando dinanzi al Tribunale per i Minorenni. In quest'ottica, occorre specificare che tale diritto deve essere riconosciuto non soltanto ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi i nonni biologici, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile dalla quale quest'ultimo trae beneficio. Da ciò, ne si deduce che l'elemento fondante l'intera fattispecie in oggetto risulta essere l'interesse superiore del minore, davanti al quale è destinato a recedere anche il diritto di frequentazione degli ascendenti, allorché non si caratterizzi in un beneficio per i fanciulli. In questo senso, qualora il rapporto tra nonni e nipoti dovesse risultare, al contrario, pregiudizievole per il minore, il genitore potrà legittimamente impedire tale relazione, dovendo però vincere la presunzione (di cui agli articoli del codice) che la identifica come un beneficium per la personalità del minore. Ogniqualvolta il rapporto extra-nucleare dovesse riassumersi in una situazione conflittuale potenzialmente pericolosa per la prole, si dovrà conferire prevalenza all'interesse ben più pregnante dei minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l'ascendente,. In conclusione, possono sussistere circostanze fattuali idonee a legittimare una revisione in senso restrittivo del diritto degli ascendenti, sancito dagli articoli 317-bis e 337-ter c.c.. Non si tratta, infatti, di un diritto assoluto ma di un diritto condizionato, subordinato al principio internazionale del best interest of the child, nel senso sopra descritto. La rapida analisi appena espletata ci porta a concludere che il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti e frequentazioni significative con i nipoti assume caratteri di assolutezza soltanto quando si riassume in una relazione fruttuosa e propositiva per la crescita dei fanciulli ma può essere fortemente ridimensionato – se non addirittura escluso – quando, al contrario, si dimostri controproducente e ostativo per l'interesse della prole. Il minore, infatti, è pacificamente portatore di un interesse assoluto in grado di vincere qualsiasi altro interesse concorrente che pregiudichi la sua effettività. Sul piano processuale, il diritto degli ascendenti è tutelato dal codice e può essere fatto valere in giudizio nei tempi e nelle modalità sopra esposte, ma si tratta di un diritto pur sempre condizionato all'iniziativa officiosa del giudice, il quale si fa garante dell'interesse primario della prole. |