La carenza di dotazione informatica può essere motivo di opposizione all'udienza da remoto?
03 Marzo 2021
Così si espresso il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il decreto n. 39, depositato il 25 febbraio 2021.
In una controversia promossa per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la S.r.l. ricorrente presentava tempestiva istanza di discussione da remoto, alla quale l'intimato Comune si opponeva in quanto impossibilitato, "non essendo l'ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche cuffie per l'ascolto, né di microfono per poter interloquire”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respinge l'opposizione alla discussione da remoto. Dopo aver preliminarmente rilevato che “la facoltà di discussione orale sintetica prevista dall'art. 73 comma 2 c.p.a. integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contradditorio di cui all'art. 111 Cost.”, il C.g.a. chiarisce che l' “opposizione alla discussione pur prevista, in astratto, dall'art. 4 del d.l. 28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse - in ipotesi - arrecare alla dialettica processuale" precisando che “la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta) non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedi”. |