Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: note a margine del decreto ministeriale 13 gennaio 2021

Antonella Marandola
03 Marzo 2021

Con D.M. del 13 gennaio 2021 la DGSIA ha adottato un nuovo provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito telematico degli atti presso gli uffici del P.M. da parte dei difensori...
Il quadro normativo

Il

decreto legge n. 34/2020

, recante Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77

, all'art. 221, comma undicesimo, primo periodo, stabilisce che:

“al fine di consentire il1 deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'

art.415-bis, comma 3, c.p.p.

, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generate dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'

articolo 4, comma 1,deldecreto-legge29dicembre 2009, n. 193

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 febbraio 2010,n. 24

”.

L'

art. 24, comma 1, del decretolegge 28 ottobre 2020, n.137

, convertito dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176

prevede che

in deroga a quanto previsto dall'

articolo 221, comma 11

,deldecreto-legge19maggio 2020, n. 34

, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77

, fino alla scadenza del termine di cui all'

articolo 1 del decretolegge 25 marzo 2020,

n. 19

, convertito con modificazioni dalla

legge 22 maggio 2020, n. 35

, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate da11'artico1o 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generate dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'

articolo 4, comma 1, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193

, convertito con modificazioni dalla

legge 22 febbraio 2010, n. 24

. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento”

In attuazione

dell'

art. 24, comma 2, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137

, convertito dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176

, il Ministro della Giustizia ha emesso il

D.M. del 13 gennaio 2021

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generate, n. 16 del 21 gennaio 2021, com' era prevedibile, la DGSIA ha adottato un nuovo provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito telematico degli atti presso gli uffici del P.M. da parte dei difensori:

  • dell'istanza di opposizione all'archiviazione (

    art. 410 c.p.p.

    ) che non sarà più proponibile via PEC;
  • della denuncia di reato (

    art.333 c.p.p.

    );
  • della querela (

    art. 336 c.p.p.

    ) e della relativa procura speciale relativa alla nomina del difensore, alla rinuncia o alla revoca del mandato (

    art. 107 c.p.p.

    )

Il nuovo testo, reso necessario dalla tipologia dei nuovi atti, si occupa, invero, anche del deposito con modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'

articolo 415-bis, comma3, c.p.p.

già da tempo operativo e modifica le specifiche tecniche già contenute che nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Condizioni preliminari

Nel provvedimento si, replica, innanzitutto, come il deposito debba essere compiuto esclusivamente attraverso il

Portale Documentale Penale

, la cui nuova versione è in linea dal 5 febbraio 2021, il che lascia intendere che è preclusa per gli atti indicati la produzione via PEC, mentre nessun dubbio residua sulla loro possibile produzione (tradizionale) in via cartolare.

Al pari del passato, anche in questa occasione, si indica come condizione preliminare per il deposito la preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB (modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria) della nomina del difensore, che diviene requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.

L'

identificazione informatica dei difensori

per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche contenute nel provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i servizi informativi automatizzati della DGSIA. In altri termini, l'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti ne1 ReGIndE con ruolo avvocato.

In secondo luogo, si indica che il deposito avviene attraverso l'Area Riservata (contenitore di tutte le pagine e il servizio del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informativa) accessibile dal Portale ST all'indirizzo https://pst.giustizia.it.

Forme e caratteristiche degli atti

Quanto alle forme e caratteristiche degli atti per i quali è consentito il deposito telematico (sul Portale Deposito degli atti Penali di cui al provvedimento del Direttore del DGSIA dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2020) e i documenti ad essi allegati si indica che:

a

) esso deve avere la forma di documento informatico (formato PDF), ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza che rilevino restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo, tuttavia, ammessa la scansione di immagini;

b

) va sottoscritto con firma digitale.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono essere:

a

) prodotti in formato PDF;

b

) sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.

La nomina, la revoca e la procura speciale, se depositati come atto principale, sono ammesse anche quando rispettano i requisiti appena indicati.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

In ogni caso, così come stabilito quanto al deposito delle impugnazioni o memorie o altri atti, si stabilisce che la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

Modalità

Gli atti e i documenti allegati sono depositati in via telematica dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:

  • nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
  • nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
  • nell'esecuzione del comando di invio al PDP;
  • al termine della procedura il sistema genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene: un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; i dati inseriti dal depositante; la data dell'orario de11'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP.

Verifiche circa lo “stato” dell'attività di deposito

I valori di stato del deposito possono essere del seguente tipo:

  • inviato: eseguita con successo l'operazione di “Invio”;
  • in transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
  • in fase di verifica: il deposito e pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
  • accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; ne1 caso di denuncia e di querela, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel Re.Ge.WEB da parte della Procura della Repubblica;
  • rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione del rifiuto è, in tal caso, indicata sul PDP;
  • errore tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione, per cui il difensore è invitato - tramite messaggio di stato - ad effettuare nuovamente il deposito.
Accettazione o rifiuto

L'accettazione o il rifiuto, con la relativa data ed orario, sono visibili dal depositante sul Portale Document Format; l'accettazione o il rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati ne1 sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche contenute nell'atto del 16 aprile 2014.

L'art. 8 del testo del DGSIA indica, peraltro, quanto alla gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero, come il personale abbia a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.

Sicurezza e protezione dei dati

Quanto, infine, ai requisiti, fondamentali, della sicurezza e protezione dei dati si specifica che le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dal1'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche già indicate. Nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transito” appena menzionato, infatti, il PDP cancella tutti i dati personali.

Fonte: Il Penalista

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