L'applicazione del principio di solidarietà nei rapporti contrattuali: stato dell'arte e prospettive future

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
03 Marzo 2021

Il perdurante contesto emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19 ha imposto una nuova riflessione, tra gli studiosi del diritto civile, sul principio della solidarietà in ambito contrattuale. Il Focus recepisce i principali spunti offerti da autorevole dottrina sul tema.
Pandemia e riflessione sulla solidarietà

La pandemia di Covid-19 ha dato impulso agli studiosi del diritto civile per riprendere la riflessione sull'applicazione del principio costituzionale di solidarietà nei rapporti contrattuali e nelle obbligazioni risarcitorie, con una valutazione in termini meno formalistici e individualistici ma, per l'appunto, più solidali.

Come rilevato in dottrina, il dibattito civilistico italiano in materia di principi delle obbligazioni e rimedi contrattuali, da scrutare «attraverso la lente della solidarietà», non è certo nuovo (Mattei Ugo - Quarta Alessandra, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giustiziacivile.com n. 5/2020).

Già dalla seconda metà del secolo scorso grandi giuristi, tra i quali Rodotà e Perlingieri, hanno messo in risalto il ruolo fondamentale svolto da questi principi per adeguare il diritto civile a una realtà in continua evoluzione.

La riflessione civilistica trova ora nuova linfa nel contesto emergenziale che stiamo vivendo e che ha generato, con le sue pesanti e inevitabili ripercussioni sulle attività produttive, una preoccupante crisi economica e sociale.

Il principio di solidarietà viene evocato nell'ambito della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità (art. 1463 cod. civ.) ed eccessiva onerosità della prestazione (art. 1467 cod. civ.), affinché l'ordinamento tuteli più efficacemente la parte che non ha potuto adempiere alla propria obbligazione di fronte a un evento eccezionale e imprevedibile (De Mauro Antonio, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Giustiziacivile.com, n. 3/2020).

Il dovere della solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., è evocato anche come base per una integrazione o rinegoziazione contrattuale: è l'interprete a svolgere un ruolo fondamentale per ripristinare la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti, nel momento in cui esse siano divenute eccessivamente onerose per cause eccezionali e imprevedibili, quale la pandemia (v. infra).

A questo proposito va richiamato il disegno di legge recante una delega al Governo per la revisione e integrazione del codice civile (DDL Senato 1151), ove si prevede di disciplinare il diritto delle parti di pretendere la rinegoziazione secondo buona fede dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti.

Dovendo riconoscersi la difficoltà che la revisione del codice civile in chiave solidaristica, prevista dal citato disegno di legge, possa realizzarsi in tempi ragionevolmente brevi, può comunque apprezzarsi l'intervento del legislatore emergenziale in alcuni settori per rideterminare, ex lege, il contenuto dei contratti.

Si ricordano, a titolo esemplificativo, gli artt. 88 (rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) e 88-bis (rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “decreto Cura Italia”).

Del dovere di solidarietà è espressione nell'ambito privatistico il principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 cod. civ.), come si preciserà infra.

La solidarietà in ambito contrattuale: la solidarietà «difensiva»

Il principio di solidarietà in ambito contrattuale opera in diverse direzioni.

La solidarietà, definita in dottrina come «difensiva» (Mattei - Quarta, Tre tipi di solidarietà cit.), rappresenta uno strumento a disposizione dell'interprete per intervenire a posteriori, nella fase patologica del rapporto contrattuale, allo scopo di garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti, reprimendo così l'abuso del diritto e rideterminando il contenuto del sinallagma.

In questa prospettiva, il principio di solidarietà è strettamente legato alla clausola generale di buona fede quale fonte integrativa del contratto, che i soggetti contraenti devono seguire nella trattativa e nella formazione (art. 1337 cod. civ.) così come nell'esecuzione del contratto stesso (art. 1375 cod. civ.).

La solidarietà contrattuale, secondo l'insegnamento che si trae da numerosi scritti di Rodotà, significa essere corretti negli affari e non arrecare un danno all'altro soggetto, da intendersi in senso più ampio rispetto alla mera controparte contrattuale, ovvero come soggetto appartenente a una comunità in cui vanno rispettati i principi e i valori della Costituzione.

Muovendo da una visione della persona non individualistica, ma immersa nei rapporti sociali, per il giudice è possibile integrare e correggere il contratto che non rispetta i principi riconosciuti e garantiti dalla Carta fondamentale, in particolare il principio di solidarietà (Rodotà Stefano, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969).

Ed è proprio sulla base di tale assunto che la giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha affermato che nei rapporti interprivati il giudice può applicare il principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 1375 cod. civ. allo scopo di integrare lo statuto negoziale iniquo per renderlo equo e proporzionato.

La sentenza della Corte di cassazione che ha aperto la strada a questo orientamento è la n. 20106 del 2009 sull'esercizio abusivo del diritto di recesso in un contratto di distribuzione commerciale. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte è sintetizzabile come segue.

L'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale, entra direttamente nel contratto attribuendo «vis normativa» alla clausola generale di buona fede e funzionalizzando il rapporto negoziale anche nell'interesse dell'altra parte.

In forza di questo «matrimonio» tra il principio di solidarietà costituzionale e la clausola generale di buona fede, il giudice può dunque dichiarare la nullità di quella o di quelle clausole contrattuali che non siano eque, proporzionate e rispettose del dovere di cooperazione cui deve ispirarsi la convivenza nel nostro ordinamento.

Nella vicenda che ha dato origine alla sentenza in parola vi era una clausola che prevedeva la facoltà per una casa automobilistica di esercitare il diritto di recesso da tutti i contratti di concessionaria degli autoveicoli. La casa esercitò tale facoltà ma i concessionari si rivolsero al Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità di tale pattuizione per la sua abusività.

Il Tribunale rigettò le richieste dei concessionari ritenendola legittima la pattuizione in forza del principio di autonomia negoziale delle parti e tale sentenza venne confermata in appello.

La Corte di legittimità, invece, seguendo l'iter argomentativo sopra richiamato, cassò la sentenza del giudice del gravame, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto sindacare la modalità di esercizio del diritto di recesso della casa automobilistica, che appariva abusivo alla luce del dovere di solidarietà previsto dalla Costituzione, sotteso alla clausola generale di buona fede.

Per la Suprema Corte la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, vale a dire un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito, con la conseguenza che, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti (Cass. civ. sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).

In tal senso, si può affermare che la clausola di buona fede da regola di condotta sia divenuta principio cardine del nostro ordinamento civile, ovvero criterio di validità di un contratto o di sue specifiche clausole.

Sulla c.d. «costituzionalizzazione» della clausola generale di buona fede attraverso il principio di solidarietà può citarsi un'ordinanza della Corte di cassazione in tema di responsabilità da fideiussione, che, in continuità con precedenti arresti, ha affermato che gli obblighi di correttezza e di buona fede «che permeano la vita del contratto», da intendersi in senso oggettivo, impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, sicché la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito (Cass. civ. sez. III, 12 dicembre 2019, n.32478, in Giustizia Civile Massimario 2019. V. nota di Barbagallo Federico, Limiti costituzionali alla libertà contrattuale e sindacato giurisdizionale: un nuovo caso di rilettura costituzionalmente orientata del canone di buona fede, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020).

Si richiamano, infine, due note ordinanze della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385 cod. civ. nella parte in cui questa disposizione non prevede la possibilità per il giudice di ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire nel caso di manifesta sproporzione.

Più in dettaglio, con la prima ordinanza la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, sia in punto di non manifesta infondatezza che di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, comma 2, cod. civ., «nella parte in cui non dispone che - nelle ipotesi in cui se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra - il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove [...] sussistano giustificati motivi» (Corte Cost., 24 ottobre 2013, n. 248).

Questione identica è stata sollevata dal medesimo Tribunale, in fattispecie speculare, ed è oggetto della seconda ordinanza, la quale, nel richiamare la precedente pronuncia, puntualizza che il rimettente aveva omesso di considerare che nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile (ex art. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 cod. civ.) e aveva trascurato di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali, non tenendo conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte (Corte Cost., 2 aprile 2014, n. 77, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, 2, 1497).

Segue: la solidarietà sociale

Nel dibattito civilistico in corso si pone l'interrogativo se la solidarietà «a posteriori», con funzione correttiva, che si è detto essere uno strumento di riequilibrio nelle mani del giudice in caso di controversie negoziali, sia sufficiente per tutelare i soggetti che non hanno potuto adempiere alle proprie obbligazioni a causa di eventi eccezionali e imprevedibili (Mattei - Quarta, Tre tipi di solidarietà cit.). Dovendosi dare risposta negativa, allora qual è l'altra solidarietà che deve essere applicata?

La seconda declinazione di solidarietà, qualificabile come «sociale», è legata a un'idea di contratto inteso come momento in cui si manifesta, ab origine, la cooperazione e la collaborazione tra le parti.

È stata messa in luce l'esigenza di una funzione preventiva svolta dalla solidarietà per assicurare il rispetto dei valori costituzionali, e dunque quale «faro» destinato a orientare il comportamento dei consociati attraverso il senso di appartenenza a una comunità, «i cui componenti condividono sofferenze» (Mattei - Quarta, Tre tipi di solidarietà cit.).

Sul tema, specialmente sull'esigenza di una permanenza non formale di questo principio, ha scritto pagine bellissime Rodotà, il quale ricorda le possibili ambiguità che possono accompagnare la parola «solidarietà», quando essa «viene invocata per chiudersi in cerchie ristrette, alimentando rifiuti, esclusione di ogni estraneo, con una vicenda che l'avvicina, e sovente la sovrappone, a quella di una identità che si fa «ossessione identitaria», custode d'una logica che separa l'individuo o il gruppo, opponendoli al resto del mondo. Ma la ragione che consente di andare oltre queste ostilità risiede nel suo essere un principio volto proprio a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell'universalismo» (Rodotà Stefano, Solidarietà. Un'utopia necessaria, Roma-Bari, 2014).

In ambito contrattuale, la solidarietà sociale rappresenta, perciò, un confine all'autonomia privata e si traduce nell'esigenza di un diritto contrattuale che sia più equo, trasparente e che permetta di rinegoziare il contratto allorquando si verifichino eventi eccezionali e imprevedibili. Di esempi se ne potrebbero fare tanti.

Nel settore assicurativo, è necessario rivedere alcune clausole qualificabili come vessatorie e ancora rinvenibili in taluni contratti, così come semplificare molte clausole che si rivelano incomprensibili anche per il miglior interprete.

Le stesse considerazioni valgono nell'ambito dei contratti bancari, di investimento o di locazione.

Mattei e Quarta, nell'articolo più volte citato, richiamano – in tema di modelli contrattuali ispirati a una concezione di solidarietà «proattiva» - i contratti ecologici («come strumento attuativo dello sviluppo «umano» sostenibile e, dunque, di un diverso modo di soddisfare i bisogni, ispirato tanto all'integrazione virtuosa dell'interesse ambientale nelle dinamiche della concorrenza e del mercato, quanto alla c.d. responsabilità intergenerazionale», così Pennasilico Mauro, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rassegna di Diritto Civile, 4/2016, 1291-1322), gli accordi stipulati per costituire gruppi di acquisto solidale e quelli per il governo del territorio.

Ebbene, come rilevato da questi autori e da altra autorevole dottrina (Pennasilico Mauro, Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, in Rivista di Diritto Dell'Ambiente, 2017, n. 1), i contratti ecologici si conformano al principio dello sviluppo sostenibile, «al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (art. 3-quater comma 1, codice dell'ambiente), in modo da individuare un rapporto equilibrato tra risorse da risparmiare e da trasmettere, «affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (art. 3-quater, comma 3, codice dell'ambiente).

Pur trattandosi di modelli contrattuali privati con cui le parti tutelano i propri interessi, sono da privilegiarsi soluzioni in grado di realizzare, al contempo, interessi collettivi, quale la cura dell'ambiente e del territorio.

In conclusione

Nella perdurante emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 assume un'importanza ancora maggiore il principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. quale criterio orientativo e regolatore delle attività giuridicamente rilevanti nei rapporti pubblicistici e intersoggettivi dei singoli consociati.

Quanto mai necessaria si pone la domanda «se il nostro ordinamento sia in condizione di produrre – per mutuare la terminologia più espressiva dal gergo medico e immunologico, entrato oramai nelle diverse fonti d'informazione e comunicazione – gli ‘anticorpi' capaci di impedire che, al disastro dapprima sanitario e sociale, poi (macro- e micro-) economico, si aggiunga anche un'aspra e complessa contesa giudiziaria imperniata sulla disciplina delle sopravvenienze» (Macario Francesco, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustiziacivile.com n. 3/2020).

Si riafferma forte l'esigenza di ripensare il sistema economico e rivedere i rapporti contrattuali all'insegna della tutela dell'equilibrio delle pattuizioni e della salvaguardia degli interessi collettivi, oltre che di quelli individuali del singolo contraente, nel rispetto della dignità della persona e in coerenza con il principio di solidarietà sociale, oltre che in adempimento dei principi di correttezza e buona fede nella formazione, esecuzione e interpretazione dei contratti e, in genere, nei rapporti obbligatori, in una prospettiva che trascenda la straordinarietà dell'attuale contesto emergenziale.

Riferimenti
  • ASTONE FRANCESCO, Riduzione della caparra manifestamente eccessiva, tra riqualificazione in termini di “penale” e nullità per violazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.5, 2013, 3770D
  • BARBAGALLO FEDERICO, Limiti costituzionali alla libertà contrattuale e sindacato giurisdizionale: un nuovo caso di rilettura costituzionalmente orientata del canone di buona fede, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020
  • D'AMICO GIOVANNI (a cura di), Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, Milano, 2017
  • DE MAURO ANTONIO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Giustiziacivile.com n. 3/2020
  • DI MARZIO FABRIZIO, Comunità. Affrontiamo la nostra prova, in Giustiziacivile.com n. 3/2020
  • MACARIO FRANCESCO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustiziacivile.com n. 3/2020
  • MACARIO FRANCESCO, Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in Contratti, 2020, fasc. 2, 129-133
  • MARIOTTI PAOLO, La riscoperta della solidarietà ai tempi del Coronavirus, in Insurance Daily n. 1738, 24 aprile 2020
  • MARIOTTI PAOLO, Un risarcimento del danno solidale, in Insurance Daily n. 1838, 4 novembre 2020
  • MATTEI UGO - QUARTA ALESSANDRA, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Sansepolcro, 2018
  • MATTEI UGO - QUARTA ALESSANDRA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giustiziacivile.com n. 5/2020
  • PENNASILICO MAURO, Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, in Rivista di Diritto Dell'Ambiente, 2017, n. 1
  • PENNASILICO MAURO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rassegna di Diritto Civile, 4/2016, 1291-1322
  • PERLINGIERI PIETRO (diretto da), Trattato di diritto civile del Consiglio del Notariato, Napoli, 2019
  • RODOTÀ STEFANO, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969
  • RODOTÀ STEFANO, Solidarietà. Un'utopia necessaria, Roma-Bari, 2014
  • ROPPO VINCENZO, Il contratto, Milano, 2011

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