Il Tribunale di S.M.C.V. rigetta il regime d’affidamento deciso dalle parti perché in contrasto con l’interesse del minore
04 Marzo 2021
Il tribunale di S.M.C.V., pronunciandosi sulla separazione personale tra coniugi, decide in merito all'affidamento della figlia, derogando all'accordo tra le parti che richiedevano l'affido esclusivo della minore alla madre. Nel caso di specie, il fatto che la madre debba trasferirsi in Romania portando con sé la figlia con la conseguenza che il padre sarebbe meno presente nella vita della minore, non appare argomento sufficiente a sostenere la tesi dell'affidamento esclusivo in capo alla madre stessa; al contrario un affido monogenitoriale emarginerebbe ulteriormente la figura paterna anche sul piano delle scelte. Precisano i giudici che la previsione dell'affido esclusivo, così come formulata dalle parti, non solo non è adeguatamente motivata, ma è anche in stridente contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: « In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore» Per queste ragioni Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto dalle parti ad eccezione del regime dell'affidamento, affidando la minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre. |