Beneficio del patrocinio a spese dello Stato: rileva il versamento dell'assegno una tantum?

Paola Silvia Colombo
04 Marzo 2021

Il riconoscimento di una somma una tantum, liquidata ex art. 5 comma 8 l. 898/1970 e successive modifiche, anche se di importante entità implica la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato eventualmente concesso?

Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Percepire assegno una tantum all'esito di una transazione di una liquidità importante determina revoca del beneficio o trattandosi di reddito non imponibile non ha rilevanza ai fini dei requisiti di ammissione/ mantenimento del beneficio?

Occorre preliminarmente premettere che per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Se l'interessato dovesse convivere con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si segnala, inoltre, che dal punto di vista fiscale solo l'assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di separazione o l'assegno divorzile (in caso di divorzio) rappresenta reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il soggetto che lo percepisce e onere deducibile per il coniuge che lo eroga.

La deducibilità è espressamente prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 917/1986, in base al quale «dal reddito di deducono se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:…c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge…».

Solo tale assegno, quindi, rileva inevitabilmente ai fini del gratuito patrocinio essendo considerato a tutti gli effetti reddito tassato.

Laddove, invece, venga concordata l'erogazione della somma (anche ingente) a favore del coniuge non tramite il pagamento di un assegno periodico ma in un'unica soluzione (una tantum), detta somma non costituisce reddito imponibile e pertanto non potrà in alcun modo essere considerata ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio o dell'eventuale revoca.

La Corte Costituzionale (Corte cost. ord. n. 383/2001 e Corte cost. n. 113/2007) ha affermato, infatti, che le due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, appaiono sotto vari profili diverse:

per il coniuge erogante, l'assegno in unica soluzione non è deducibile;
• di conseguenza per il coniuge percettore, l'importo non è da sottoporre a tassazione.

In altre parole, essendo indeducibile l'assegno in unica soluzione per il soggetto che lo eroga, in capo a colui che lo percepisce non si genera alcun componente reddituale.

Il principio è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha ribadito l'indeducibilità dall'Irpef dell'assegno all'ex coniuge corrisposto una tantum (Cfr. Cass. civ., sent., 12 novembre 2019, n. 29178) ricordando che tale indeducibilità è dovuta al fatto che l'assegno una tantum definisce una volta per tutte i rapporti tra i coniugi per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite le quali restano così fissate definitivamente (Cfr. anche Cass., sent. n. 16462/2002 e Cass. n. 23659/2006; Cass. n. 9336/2015).

Pertanto, tenuto conto dei principi sopra esposti, il riconoscimento di una somma una tantum, liquidata ex art. 5 comma 8 l. 898/1970 e successive modifiche, anche se di importante entità, non implica la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato eventualmente concesso.

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