Le imprese sono legittimate a denunciare al giudice amministrativo gli effetti distorsivi della concorrenza determinati da affidamenti diretti non consentite

Redazione Scientifica
02 Marzo 2021

Le imprese del settore sono legittimate a denunciare al giudice amministrativo gli effetti distorsivi della concorrenza determinati da affidamenti diretti non consenti...

Le imprese del settore sono legittimate a denunciare dinanzi al giudice amministrativo gli effetti distorsivi della concorrenza determinati da affidamenti diretti non consentiti, facendo valere il loro interesse legittimo all'espletamento di una gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 5007).

Trattasi di un interesse legittimo senza dubbio strumentale rispetto all'ottenimento del “bene della vita” finale (comunque e sempre individuabile nell'aggiudicazione), in relazione a situazioni che sono correlate all'aggiudicazione attraverso un nesso di conseguenzialità diretta; situazioni eccezionalmente prese in considerazione dall'ordinamento alla luce del principio di effettività della tutela, nella consapevolezza che diversamente opinando ne risulterebbe inesorabilmente frustrata la tutela del bene finale. E' infatti evidente che se all'interesse a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, postulata come doverosa, non fosse riconosciuto rilievo giuridico in ragione dell'impossibilità della prova della certezza dell'aggiudicazione in caso di partecipazione, o detto in altri termini, se in sostanza di pretendesse la prova dell'utile partecipazione ipotetica, gli affidamenti diretti operati in palese e frontale contrasto con le più elementari norme della concorrenza per il mercato finirebbero per sostanziare abusi senza rimedio, con definitiva compromissione dell'interesse pubblico alla trasparenza e alla competizione in materia di appalti (interesse pubblico che rimarrebbe affidato alla legittimazione straordinaria di ANAC, ex 211, commi 1-bis e comma 1-ter del codice dei contratti pubblici).

Tuttavia, se quanto sopra non può revocarsi in dubbio, è parimenti innegabile che, ferma la legittimazione a ricorrere “cucita” sulla sussistenza di un interesse legittimo “strumentale”, l'azione giudiziaria non può esperirsi, e se validamente esperita non può sorreggersi, se non sussiste o se nel corso del giudizio non permane, l'interesse a ricorrere ex art. 100 cpc, id est la possibilità di ritrarre una qualche apprezzabile utilità dall'eventuale sentenza di accoglimento. L'interesse a ricorrere deve segnatamente persistere durante tutto il tempo necessario ad addivenire ad un giudicato, e dunque anche nelle more del giudizio d'appello.

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