Le clausole di gara devono essere interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione

Paola Martiello
08 Marzo 2021

A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Il caso. Il Collegio è chiamato a valutare se nel caso in cui vi siano più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara - ed in particolare, una avente quale effetto l'esclusione dalla gara, l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente – la Stazione Appaltante debba o applicare il principio del favor partecipationis, ammettendo il più elevato numero di concorrenti. ovvero optare per una lettura rigorosa dei requisiti e procedere con l'esclusione.

La soluzione. Il TAR afferma che l'interpretazione di una clausola di gara, qualora la stessa possa essere interpretata in senso escludente o in senso non escludente, deve favorire la massima partecipazione dei concorrenti.

Il Collegio, nel rigettare il ricorso, aderisce all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, dandone continuità, alla luce del quale “a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607; Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644).

Peraltro, il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l'interesse pubblico alla selezione dell'impresa più idonea, è ulteriormente ribadito, a parere del giudice di prime cure dall'art. 83, comma 2, del d.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità «sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».

In conclusione. Il Collegio, facendo applicazione dei suesposti principi, ritiene che le clausole di gara devono essere interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione, ritenendo dunque il principio del favor partecipationis prevalente sull'interesse alla tutela dell'affidamento e di certezza del diritto.

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