La mancata allegazione del documento d'identità non determina l'esclusione dalla gara telematica

08 Marzo 2021

L'apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese dai concorrenti in una pubblica gara è idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza.

Il caso. Il TAR, nel caso in esame, è chiamato a valutare se l'apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese dai partecipanti a una pubblica gara sia idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, anche in assenza di allegazione del documento di identità del dichiarante.

In particolare, il caso posto all'attenzione del Collegio riguarda una procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti nella quale un concorrente era stato escluso in ragione della mancata allegazione ai curricula dei professionisti della copia fotostatica del documento d'identità da parte dei soggetti dichiaranti.

Avverso tale provvedimento, la società esclusa è insorta chiedendo l'annullamento della procedura deducendo l'illegittimità per violazione applicazione degli artt. 38 e 47 d.P.R. n. 445/2000, degli art. 20, 21 e 65 d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 83 comma 8 d.lgs. n. 50/2016. Secondo la ricorrente la stessa lex specialis di gara avrebbe infatti prescritto, con riferimento ai curricula dei professionisti, la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni ex d.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante, in conformità ad un principio generale degli appalti pubblici nonché a quanto stabilito dall'art. 47 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che consente di rilasciare dichiarazioni in merito a stati e qualità di terzi di cui si è a conoscenza.

La soluzione. Il Collegio, richiamando orientamenti giurisprudenziali già consolidati, ha accolto la domanda del concorrente escluso ritenendo che la possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” , è espressamente consentita dall' art. 47 comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, nell'ambito della generale finalità di semplificazione della documentazione amministrativa che caratterizza le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; in tal caso il dichiarante assume la piena responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione incorrendo, nel caso in cui le stesse non siano veritiere, nelle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 dello stesso d.P.R.

L'apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata, osserva il Collegio, è ritenuta dalla giurisprudenza idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 (a tenore del quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”) anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza (cfr. da ultimo, TAR Lazio, sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1595, che sul punto richiama Cons. Stato, n. 4676 del 2013).

In conclusione. il Collegio, facendo applicazione dei suesposti principi, ha ritenuto che l'apposizione alla dichiarazione della firma digitale, conferendo di per sé certezza circa la relativa provenienza, rende inutile la richiesta del documento di identità del dichiarante.