Limite alla possibilità della stazione appaltante di esercitare una ulteriore valutazione dopo il rinnovo della verifica di anomalia

Redazione Scientifica
09 Marzo 2021

Una volta che la stazione appaltante abbia già esercitato per due volte lo stesso potere su uno specifico profilo di anomalia dell'offerta, non vi è più...

Una volta che la stazione appaltante abbia già esercitato per due volte lo stesso potere su uno specifico profilo di anomalia dell'offerta, non vi è più spazio per un'ulteriore valutazione. Le esigenze di celerità che sottendono il rito accelerato per i contratti pubblici e l'effettività della tutela degli operatori economici imposta dall'ordinamento europeo, unitamente al principio di buona fede procedimentale e processuale, obbligano la stazione appaltante ad esplicitare in modo esaustivo le proprie ragioni. Pertanto, ove il rinnovato giudizio di anomalia venga nuovamente dichiarato illegittimo, la stazione appaltante non potrà ripeterlo per la terza volta.

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