Il termine per il deposito delle istanze per la discussione da remoto è perentorio?
10 Marzo 2021
Il termine per il deposito delle istanze per la discussione da remoto è perentorio?
Alla luce del contesto pandemico, è stato reintrodotto nell'ordinamento il passaggio in giudicato delle cause allo stato degli atti come regola generale del processo amministrativo. Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, l'istanza di discussione orale dev'essere presentata entro 5 giorni liberi prima della camera di consiglio ed entro il termine previsto dal c.p.a. per il deposito delle repliche per l'udienza pubblica (20 giorni liberi prima).
Tali termini hanno natura perentoria? Il tenore letterale della norma sembrerebbe tale da far propendere per una soluzione affermativa. Tale soluzione è confermata dalla giurisprudenza maggioritaria pronunciatasi sul punto che giunge a tale conclusione assimilando la sua natura a quella del termine previsto dall'ordinamento per il deposito di memorie difensive e documenti, in quanto tutti derivanti da un precetto di ordine pubblico processuale funzionale a garantire, al contempo, il contraddittorio tra le parti, l'ordinato lavoro del giudice e la corretta funzionalità degli uffici del sistema della giustizia amministrativa.
Tuttavia, si registra il decreto del Tar Emilia - Romagna del 10 novembre 2020 che, in senso opposto, in seguito al deposito di una opposizione alla richiesta di discussione da remoto depositata tardivamente, ha ritenuto che la mera tardività non fosse ostativa all'accoglimento dell'istanza, escludendo la possibilità di interpretare l'art. 25 del d.l. n. 137/2020 in modo tale da intendere il termine processuale come avente natura perentoria.
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