Le motivazioni della Consulta su maternità surrogata e fecondazione eterologa: ecco perché deve intervenire il legislatore
10 Marzo 2021
Le decisioni erano già state anticipate all'esito della camera di consiglio tenutasi lo scorso mese di gennaio (v. la news Maternità surrogata e fecondazione eterologa: la Consulta esorta il legislatore ad intervenire) e ieri sono state depositate le motivazioni delle due pronunce.
Tutelare i nati da maternità surrogata. Con la sentenza n. 33/2021, la Corte ha chiarito che «per tutelare i nati da maternità surrogata occorre il riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura», esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. La Corte ha dunque dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione in relazione all'impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera che abbia attribuito lo stato di genitori a due uomini uniti civilmente in Italia, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero. Con riferimento alla disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, l. n. 184/1983, la Corte condivide l'osservazione dei Giudici di legittimità secondo cui tale istituto «costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali». Dev'essere in conclusione il legislatore a dover intervenire con una disciplina che assicura una piena tutela degli interessi del minore, in aderenza alle peculiarità della situazione.
Fecondazione eterologa praticata da due donne all'estero: tutela del minore. La sentenza n. 32/2021 ha ugualmente ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 8 e 9, l. n. 40/2004 e all'art. 250 c.c.. Sottolineando come il vuoto normativo circa la tutela dell'interesse del minore nato da fecondazione eterologa sia ormai intollerabile, la Consulta ha affermato che spetta al legislatore «individuare il ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise, evitando di generare disarmonie nel sistema». La pronuncia depositata ieri fa riferimento ad alcuni precedenti da cui emerge «la costante attenzione al miglior interesse del minore, anche nato da PMA prima ancora che la pratica della fecondazione eterologa fosse disciplinata, e la valorizzazione della genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, poiché il dato genetico non è requisito imprescindibile della famiglia». La sentenza cita poi gli strumenti internazionali dei diritti umani e la giurisprudenza delle Corti europee per sottolineare il «quadro ampio e sinergico di riferimenti alla tutela degli interessi “preminenti” e “migliori” dei minori nello stabilire legami con entrambi i genitori». Il legislatore è dunque sollecitato ad intervenire per disciplinare gli ambiti della materia, tra cui, a titolo esemplificativo, la Consulta ha indicato la riscrittura delle previsioni dello status filiationis e una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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