Caratteri propri dell’accordo quadro e dei contratti applicativi dello stesso.

Redazione Scientifica
10 Marzo 2021

Con l'accordo quadro non si garantisce l'affidamento delle prestazioni, ma si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni...

Con l'accordo quadro non si garantisce l'affidamento delle prestazioni, ma si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato. Correttamente l'accordo quadro è riconducibile al contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel ‘vincolare' la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (in altri termini, con tale contratto si stabilisce come verranno stipulati i c.d. contratti applicativi riguardanti un determinato bene della vita, mentre spetta a una delle parti la determinazione di an, quando e quantum). Esso integra, pertanto, il “titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi”: in base al contratto normativo sono posti in essere contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi).

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