La disciplina delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio

Paolo Frediani
Paolo Frediani
11 Marzo 2021

La disciplina dei compensi per gli ausiliari del giudice si presenta frammentaria, lacunosa inadeguata, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello economico. Un simile quadro contrasta con la rilevanza sempre maggiore che il consulente tecnico ha assunto nel processo civile perchè rende difficile orientarsi tra i criteri per richiedere un compenso adeguato all'opera peritale.
Le tariffe nel quadro normativo

Per i compensi in ausilio all'autorità giudiziaria, sia nella veste di consulente tecnico di ufficio, di ausiliario giudiziario ed esperto nei settori civili, che di perito e consulente tecnico in quelli penali, non si può mai far riferimento ad onorari o tabelle diverse da quelle previste ed oggetto del presente commento.

Per queste attività spettano infatti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori i compensi stabiliti dal d.P.R. 115/2002 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia». Inoltre vi è il d.m. 30 maggio 2002 «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale» e delle relative «Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale in attuazione all'art. 2 della l. 319/1980».

È inoltre ancora in vigore l'art. 4 della l. 319/1980, concernente le modalità di applicazione delle vacazioni (unico art. rimasto in vita della l. 319/80 che è stata abrogata dall' art. 299 del d.P.R. 115/2002) aggiornate nella loro misura dall'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002.

Il d.P.R. 115/2002 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», fissa i criteri di calcolo, mentre il d.m. 30 maggio 2002 determina la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo.

Nel Testo Unico, all'art. 3 «definizioni», si definiscono gli ausiliari del magistrato «… il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge».

Oltre all'onorario, spettano l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (art. 49 del d.P.R. 115/2002).

I compensi per le attività di consulente tecnico, perito e ausiliario si classificano in tre diversi sistemi di calcolo. Ciascuno di questi corrisponde a una modalità applicativa che prevede regole precise.

La classificazione si articola come segue:

  • onorari fissi;
  • onorari variabili, che si suddividono, a loro volta, a percentuale e da un minimo ad un massimo;
  • onorari a tempo.

Onorari fissi

Gli onorari fissi rappresentano una misura, invariabile, stabilita dalla normativa. Vi sono, infatti, alcune fattispecie di incarico che prevedono il compenso di un importo prefissato.

Onorari variabili

Gli onorari variabili, la cui determinazione sarà oggetto di valutazione da parte del magistrato, in funzione della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita - come detto - si suddividono in due categorie:

Onorari variabili a percentuale:

Sono stabiliti dalle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 e prevedono scaglioni di riferimento da calcolarsi nei casi di incarichi nel settore civile sul valore della controversia (desunto dalla domanda giudiziale) ovvero sul valore stimato del bene mentre nel settore penale sul valore del bene.

Onorari variabili tra minimo e massimo:

Anche questi sono stabiliti dalle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 e prevedono importi variabili da un minimo ad un massimo.

Onorari a tempo

Gli onorari a tempo (c.d. a vacazione) sono quelli riferiti al tempo necessario al completo svolgimento dell'incarico, inteso come il tempo intercorrente tra la prima udienza ed il deposito della relazione peritale. L'unità di misura definita vacazione comprende due ore di lavoro; il valore è fissato dall'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 e risulta, ad oggi, d'importo, per la prima vacazione di €. 14,68 e per le seguenti di €. 8,15. In relazione alle vacazioni occorre precisare che:

  • la prima vacazione è da intendersi come quella in assoluto dell'incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro;
  • trascorsa 1 ora ed un quarto se ne computa una;
  • non ne possono essere liquidate più di quattro al giorno, corrispondenti ad otto ore lavorative; Questa limitazione non si applica agli incarichi espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni (art. 4 della l. 319/80);
  • possono raddoppiarsi quando le operazioni sono inferiori ai cinque giorni;
  • possono aumentarsi fino alla metà quando le operazioni sono inferiori ai quindici giorni;
  • il giudice è tenuto, sotto la sua personale, responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Come già precisato la norma (art. 1, Tabelle Allegate al d.m. 30 maggio 2002) dispone che

le vacazioni siano applicare quando non sia possibile applicare le tabelle

; tale sistema è pertanto da ritenersi del tutto residuale e l'ultimo da utilizzare in ordine applicativo.

Aspetti normativi di rilievo

Esaminiamo quali sono gli aspetti di rilievo nella disciplina dei compensi ed in vario modo qualificanti per la richiesta del consulente tecnico e ausiliario.

Analogia tabellare:

Il principio è collocato nel comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. 115/2002. Attraverso detto principio il consulente o perito che non individui la fattispecie di finalità d'incarico nella corrispondente tabella può procedere secondo la tabella più simile o verosimigliante alla detta finalità. Questo determina una condizione operativa a cui il consulente dovrebbe attenersi nella specificazione e calcolo del proprio compenso:

Il principio dell'«analogia tabellare»

Finalità del quesito corrispondente a tabella allegata al d.m. 182/2002

Applicazione della tabella pertinente

Finalità del quesito non corrispondente in via primaria a tabella allegata al d.m. 182/2002

Applicazione della tabella più simile secondo il principio dell'analogia

Finalità del quesito non corrispondente né in via primaria, né in via analogica a tabella allegata al d.m. 182/2002

Applicazione del sistema delle vacazioni

Aumento e riduzione degli onorari:

I principi sono statuiti nell'art. 52 del d.P.R. 115/2002.

La disposizione regola, da una parte,

l'aumento degli onorari

, nella ricorrenza di talune particolari condizioni, dall'altra, la

riduzione

degli stessi nella ipotesi di ritardato deposito della consulenza.

Per ciò che riguarda

l'aumento degli onorari

, l'art. 52 del d.P.R. 115/2002 per il riconoscimento debbono coesistere l'insieme delle condizioni anzi richiamate e non anche una sola di queste.

Dobbiamo tenere conto tuttavia - e gli orientamenti della Suprema Corte di cassazione lo confermano - che l'interpretazione da fornire a tali condizioni non può essere intesa sempre in senso restrittivo. Infatti, il detto disposto può applicarsi, ad esempio, in materia di estimo, quando la stima dell'ausiliario abbia superato il limite massimo tariffario della tabella, fissato dall'art. 13, di €. 516.456,90 (e quindi sia stato chiamato a svolgere attività di maggior rilievo e impegno). Giova anche precisare che, come stabilito costantemente dalla Cassazione, l'aumento opera con

criterio di gradualità

ossia può essere proposto dal consulente tecnico o perito l'aumento dall'1 al 100%. Pare pleonastico evidenziare che tale richiesta deve essere supportata dalle idonee motivazioni e possibilmente esposta con ragioni oggettive e comunque verificabili da parte del magistrato.

Per quanto riguarda la

diminuzione degli onorari

, essa ricorre nell'ipotesi che l'ausiliario abbia depositato il suo elaborato peritale successivamente al termine stabilito dal giudice nella udienza di conferimento d'incarico o in una successiva ordinanza. Ciò, naturalmente, sempre ché l'esperto non abbia provveduto a richiedere istanza di proroga del deposito della relazione o perizia prima della scadenza del termine stabilito ed il giudice l'abbia accolta. La riduzione degli onorari viene operata decurtando di un terzo gli onorari fissi e variabili; per quelli invece calcolati a vacazione, non vengono riconosciute le vacazioni successive al termine originario di deposito.

Indennità e spese di viaggio:

La materia trova regolazione nell'art. 55 del d.P.R. 115/2002. La norma opera un rinvio alla disciplina applicabile ai dipendenti pubblici, con gli adattamenti dovuti all'esigenza di raccordo con la riforma della dirigenza pubblica.

L'ausiliario del giudice è stato equiparato infatti al dirigente di seconda fascia ruolo unico

di cui all'art. 15 del d.lgs. 165/2001; indipendentemente dal titolo di studio posseduto, perché all'interno della seconda fascia le differenze adesso sono collegate solo al tipo di incarico e al tipo di amministrazione.

Per le

trasferte

cui debbono far fronte gli ausiliari nell'adempimento dei loro incarichi sono riconosciute indennità di viaggio e soggiorno nonché le relative spese.

Tali titoli spettano al consulente per i trasferimenti dal suo domicilio, ove posto fuori della circoscrizione del tribunale presso il quale è incardinato il giudizio, al luogo in cui si svolge il giudizio o dove debbono devono effettuarsi le varie operazioni inerenti al suo incarico. Ciò vale anche al

consulente o perito prescelto dal giudice fra quelli iscritti negli albi di un altro tribunale

(della stessa o di una diversa Corte d'appello), per il quale deve riconoscersi, con la indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese per i necessari trasferimenti fuori della circoscrizione del tribunale presso il quale è iscritto, da liquidarsi secondo parametri analoghi a quelli fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato dalla l. 417/1978 (richiamata dall'art. 9 della citata l. 319/1980). Da evidenziare che l'indennità si aggiunge all'onorario ed alle spese.

L'art. 1 della l. 417/1978 prevede il

diritto all'indennità di trasferta

(equiparata all'indennità di trasferta spettante al dipendente pubblico in caso di missione) qualora il dirigente statale sia comandato in missione in località

distante almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio

; analogamente la corrispondente indennità è liquidata all'ausiliario esclusivamente se per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi in località distante almeno 10 chilometri dalla propria residenza. E' da precisare che

non spettano indennità per missioni inferiori alle quattro ore

, a meno che si tratti di ore notturne, e qualora il consulente si rechi

nella località di abituale dimora anche se diversa dal luogo di prestazione professionale, o in località comunque distante meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui questo è situato.

Le indennità si suddividono in:

— indennità di viaggio;

— indennità di soggiorno.

Riguardo alle

indennità di viaggio

, dovuta, come osservato, per missioni distanti almeno 10 km dall'ordinaria sede di attività, ai consulenti spettano, come stabilito dalla l. 836/1973, le indennità di trasferta per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per viaggio) di assenza dalla sede. L'attuale misura intera che, come cita la norma, riguarda il dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ammonta ad euro 20,45 con una indennità oraria, per le frazioni di tempo, di euro 0,85/ora. Giova osservarsi che per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione,

In caso di rimborso della spesa di alloggio l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3. In caso di rimborso della spesa di vitto l'indennità di viaggio è ridotta alla metà e, in caso di rimborso sia della spesa di vitto che di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

Per quanto attiene alle

indennità di soggiorno

(vitto e alloggio), la misura fissata per il rimborso dall'attuale normativa è la seguente:

— €. 61,10 in base all'art. 2 della l. 417/1978 per due pasti giornalieri. L'importo è ridotto alla metà per la consumazione di un solo pasto; viene riconosciuto l'importo completo per le trasferte oltre le 12 ore mentre la metà del detto importo per quelle comprese tra le 8 e le 12 ore.

— il prezzo di una camera singola in albergo 4 stelle (I categoria).

Naturalmente

le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale

ed il rimborso è subordinato alla presentazione di idonea fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalle strutture.

E' da precisare che le spese non debbono essere preventivamente autorizzate dal giudice, sempre ché non si tratti di spese relative ai mezzi aerei e straordinari.

In ogni caso - si ritiene - qualora per l'espletamento delle attività debba farsi fronte a spese rilevanti per soggiorno e per spostamenti con mezzi ordinari (ed es. accertamenti ripetitivi da condurre, distante dal comune di residenza, in proprietà ubicate in zone lontane tra loro) appare opportuno richiedere la preventiva autorizzazione al giudice.

Le

spese di viaggio,

trattate dal comma 3 dell'art. 55 sono liquidate, anche in mancanza di relativa documentazione, in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. In tal senso non è necessario documentare la spesa restando possibile per l'ausiliario richiedere espressamente il rimborso delle spese indicando la tariffa di prima classe del servizio di linea utilizzato.

Per i viaggi in

treno di alta velocità

, compete il rimborso del biglietto di I classe e, per il caso d'uso di un posto letto, sui treni notte, il rimborso delle spese sostenute. Per i viaggi in

nave

- compreso l'aliscafo e la nave veloce - compete il rimborso del biglietto di I classe, tutti comprensivi degli eventuali costi di supplemento o di prenotazione e indipendentemente dalla durata del viaggio.

Con riguardo alle spese di viaggio,i mezzi che la disciplina in commento considera come straordinari sono

l'aereo e l'auto personale.

Per i viaggi in aereo spetta il rimborso del volo in classe economica. Il mezzo auto personale è considerato dalla norma straordinario atteso che, nella disciplina dei dipendenti statali, per detto uso è necessaria la preventiva autorizzazione. Pertanto, l'uso dell'auto, possibile solo se autorizzata dal magistrato, troverà ristoro con l'indennità pari ad 1/5 del prezzo della benzina al litro applicato dalla Compagnia AGIP (oggi ENI) in base alla Circolare Ministero del Tesoro n. 75/1991.

Proprio perché considerati straordinari dalla normativa, per l'utilizzo di questi mezzi è necessario dotarsi di

una preventiva autorizzazione del magistrato.

Relativamente all'uso dei mezzi di trasporto vale la pena ricordare che la disciplina dispone che la scelta deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.

Spese per l'adempimento dell'incarico:

La materia è disciplinata dall'art. 56 del d.P.R. 115/2002. Per quanto attiene alle

spese

che l'ausiliario deve sostenere per l'adempimento dell'incarico, in linea generale, debbono essere liquidate senza alcuna specifica autorizzazione del giudice. Naturalmente in detta considerazione trovano spazio solo quelle indispensabili e utili all'espletamento del mandato, mentre non verranno liquidate quelle ritenute superflue o non strettamente necessarie.

L'ausiliario nella sua richiesta dovrà distinguere le spese sostenute tra quelle

documentabili

e quelle

non documentabili.

Tra le prime, che dovranno essere accompagnate dal relativo documento giustificativo di spesa (il titolo, per motivi fiscali, deve essere conservato dall'esperto) rientrano tutte quelle che, per la loro acquisizione, sono supportate da un giustificativo, come ad esempio, certificazioni e documenti catastali, camerali, comunali, le marche da bollo, i francobolli, copie di titoli di proprietà, le spese di riproduzione di elaborati, disegni, documenti e quanto altro.Tra le seconde, sono da includersi le spese di carburante, le spese fotografiche (qualora non operate mediante operatore fotografico esterno) e l'insieme di spese generali dello studio.

Una particolare spesa cui il consulente, perito ed ausiliario può, in alcuni casi, dover far fronte, è quella per gli

ausiliari o esperti

. È il caso, ad esempio, di un geometra, che debba svolgere indagini geologiche su di un terreno o analisi chimiche di uno specifico prodotto o, ancora, sottoporre una data struttura a verifiche statiche. È evidente che in tali ipotesi è necessario far ricorso alle specifiche competenze di altri professionisti, nella specie un geologo, un perito chimico, un ingegnere.

La Cassazione ha ritenuto che, ove necessaria, l'opera di un ausiliario esperto possa essere decisa autonomamente dal consulente o perito senza una preventiva autorizzazione del magistrato; tuttavia è bene precisare che gli stessi ermellini hanno precisato che ogni valutazione sulla opportunità e quindi liceità del ricorso all'esperto è rimessa “ex post” al giudice. Il quale, cosicché, potrà se nel caso non liquidare alcun compenso allo stesso ausiliario del consulente tecnico. Pare pertanto evidente dover concludere che

la nomina di un esperto ausiliario da parte del CTU o perito deve essere supportata dall'autorizzazione del magistrato.

Occorre anche precisare che - a chiarimento di costanti dubbi - che, ove previamente autorizzato,

l'ausiliario dovrà redigere la propria «parcella», analogamente al consulente, sulla base dell'

art. 50

del

d.P.R. 115/2002

e quindi con riferimento alle tabelle allegate al d.m. 182/2002.

Pertanto, al fine di evitare la spiacevole possibile decurtazione dei compensi dell'ausiliario esperto, come osservato, in fase di udienza di conferimento d'incarico se tale esigenza risulti già evidente o con una successiva apposita istanza in corso di incarico, il consulente o perito dovrà richiedere al giudice una specifica autorizzazione per la nomina di tale figura.

Con riferimento alla vecchia normativa, è stato eliminato il rinvio agli usi locali perché, sulla base dell'impostazione data agli onorari nel testo unico, tutti i compensi sono ricavabili dalle tabelle.

Termine di decadenza per la domanda di liquidazione:

L'aspetto è regolato dall'art. 71 del d.P.R. 115/2002. La norma dispone che la richiesta di liquidazione del compenso e delle spese al magistrato debba essere presentata entro

cento giorni

«dall'espletamento dell'incarico» mentre per le spese e indennità di viaggio e soggiorno entro duecento giorni.

Il termine dell'espletamento dell'incarico deve intendersi il deposito della relazione peritale ovvero perizia. Il problema, per la verità, non si dovrebbe porre poiché il documento per la richiesta del compenso dovrebbe essere depositato unitamente alla relazione peritale.

Infatti in detta ipotesi e qualora superato il termine stabilito dalla norma il consulente tecnico di ufficio per il pagamento delle proprie spettanze dovrà agire direttamente nei confronti delle parti.

Opposizione al decreto di pagamento:

L'art. 170 del d.P.R. 115/2002,

prevede la possibilità di ricorrere contro il decreto di liquidazione emesso dal giudice.

Occorre rilevare che con le modifiche intervenute con il d.lgs. 150/2011, entrato in vigore il 6 Ottobre 2011, la procedura rientra nella tipologia di procedimento sommario di cognizione, essendo stati abrogati i ritti speciali ed è regolata dall'art. 15 del suddetto d.lgs. Il ricorso, quando i provvedimenti sono emessi dal giudice istruttore o dal tribunale, prevede il giudizio in composizione monocratica ed è promosso dinnanzi al presidente del tribunale.

Della particolare procedura, negli uffici minori, si occupa il presidente del tribunale competente, anche per i decreti emessi dai giudici di pace mentre per gli uffici giudiziari più grandi il presidente della sezione.

Il ricorso al provvedimento del giudice deve essere necessariamente notificato, al fine di realizzare il contraddittorio, a tutte le parti interessate. Se è il consulente a procedere, dovrà notificare l'atto di opposizione alle parti costituite in giudizio; se procede una delle parti, viceversa. Occorre precisare che litisconsorti necessari del giudizio di opposizione sono oltre al consulente tecnico tutti i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso, con necessità di integrare il contraddittorio nel caso di notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad alcuni soltanto degli interessati del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

Nel corso dell'opposizione, il giudice

ha il potere di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di liquidazione

, con ordinanza non impugnabile, potendo anche acquisire presso l'organo, documenti ed atti utili ai fini della decisione.

Il provvedimento che emetterà il presidente del tribunale, o il giudice da lui delegato, è formalizzato con ordinanza non impugnabile e costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Il giudizio di opposizione potrà avere ad oggetto solo questioni inerenti alla misura dei compensi liquidati con il decreto, nonché alla loro congruità rispetto alla natura e all'entità dell'opera svolta, restando invece

esclusa la possibilità di devolvere al giudice la valutazione dell'utilità e influenza della consulenza tecnica,

che è questione riservata al magistrato titolare del procedimento nell'ambito del quale è stata disposta la consulenza tecnica.

Il procedimento è snello e difficilmente, se non per casi particolari supera, le due/tre udienze. Il presidente può' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Il procedimento si conclude con il provvedimento del capo dell'ufficio sotto forma di ordinanza che ha carattere definitivo. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva (ex art. 702-ter c.p.c.) e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. L'ordinanza non è appellabile ed è suscettibile di ricorso straordinaria alla Cassazione in relazione all'art. 111 Cost. nei termini di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Il provvedimento oltreché decidere sulla questione centrale della liquidazione al consulente, regola anche la ripartizione delle spese di giudizio e di quelle accessorie.

Tabelle allegate al d.m. 182/2002:

L'altra normativa di riferimento è quella rappresentata dal d.m. 182/2002 che, come già osservato, stabilisce

la misura degli onorari fissi e variabili

nonché,

all'art. 1, quello delle vacazioni.

Qui ci limitiamo ad esaminare esclusivamente due articoli certamente di rilevanza per il consulente tecnico e perito l'art. 1 e l'art. 29 delle Tabelle allegate al d.m. 182/2002.

L'art. 1 delle «Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della l. 319/1980» precisa che per gli onorari a percentuale per le

attività di consulente tecnico nel processo civile,

ove non diversamente stabilito dalle tabelle,

si debba riferirsi al valore della controversia.

Il valore della controversia è da assumersi dagli atti del procedimento ed in particolari da quelli introduttivi connessi alla domanda giudiziale (ricorso ovvero atto di citazione).

Inoltre l'articolo rivela la propria importanza nel sottolineare che laddove in mancanza di possibilità di applicare le tabelle (assenza di valore della controversia, assenza di riferimenti tabellari per le finalità del quesito) si debba far ricorso al sistema delle vacazioni, ferme restando le possibilità dell'applicazione del principio dell'analogia tabellare, come già specificato nelle pagine precedenti ovvero riferirsi al valore indicato dal consulente tecnico, ove possibile, ipotesi espressamente prevista da orientamenti della giurisprudenza.

L'art. 29 in buona sostanza, stabilisce la

impossibilità di chiedere separati compensi per attività implicite ed assorbite dalle tariffe applicate in ordine alle finalità d'incarico

. Tale disposizione introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata.

Secondo tale principio non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli

onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico

, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale.

Al contrario, quando gli

accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro,

occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro. Così, recentemente, Cass. civ., 20 agosto 2019, n. 21487 ove è stato chiarito che, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte.

I profili applicativi dettati dalla giurisprudenza

Le norme poste a presidio del computo degli onorari per consulenti tecnici e periti, come già osservato, manifestano, oltre alla

inadeguatezza delle misure monetarie

oramai riferitisi, in termini di adeguamento al costo della vita ad oltre venti anni fa,

carenze funzionali ed incompletezze tematiche

, in particolare per quanto attiene le diverse tipologie di accertamenti cui sono chiamati gli esperti nell'adempimento dei loro incarichi.

Questo di fatto comporta per l'esperto giudiziario la necessità di non limitarsi al conoscere il quadro normativo ma bensì di svolgere una lettura combinata e sistematica con il complesso quadro dei pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione sul tema.

Invero la Suprema Corte nel tempo ha fornito

fondamentali interpretazioni

e per certi aspetti dirimenti in relazione a questioni rilevanti nell'applicazione delle tabelle ex d.m. 182/2002 che qui passiamo in rassegna in alcuni dei temi più importanti.

Scelta del criterio di liquidazione:

La scelta del criterio con il quale proporre la liquidazione del proprio compenso al magistrato deve essere operata dal consulente tecnico e perito in funzione

delle finalità di accertamento e non in relazione al tipo di indagini condotte.

Tale requisito è aspetto centrale per formulare una richiesta del compenso corretta e pertinente.

La condizione impone quindi al richiedente di evidenziare nel documento (la c.d. istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese), unitamente a tutte le altre informazioni

, i quesiti formulati,

ciò al fine di consentire agevolmente al giudice la verifica ed il collegamento tra la finalità della richiesta formulata al consulente e la pertinente tabella della norma.

Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 24605

Liquidazione del compenso al consulente tecnico: deve farsi riferimento all'accertamento richiesto dal giudice

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell'art. 4 del d.P.R. 352/1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice.

Valore di riferimento:

L'art. 1 del d.m. 182/2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia. A beneficio del lettore

appare importante precisare che la perizia riguarda il processo penale mentre la consulenza tecnica il processo civile.

Ne consegue pertanto che mentre nel primo il valore è quello del bene (o di altra utilità come cita la norma) nel secondo il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento alla somma ammessa e somma liquidata come l'art. 6, commi 1 e 2, al valore stimato come ad esempio gli artt. 13 e 14 e l'art. 17 che si riferisce al valore del danno cagionato alla cosa) è quello della controversia dichiarato agli atti del giudizio. Questo deve essere precostituito al momento della domanda dovendosi altrimenti considerare l'indeterminabilità del valore di causa.

In verità anche qui vi è una eccezione. Vi è da osservare che anche nei casi di assenza di valore della controversia dichiarato negli atti introduttivi del giudizio, infatti, laddove il consulente ritemesse applicabili le tabelle a percentuale potrebbe

formulare al giudice richiesta specifica con applicazione tabellare in luogo di quella delle vacazioni.

Sul punto infatti la Suprema Corte di cassazione (Cass civ., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30732) ha avuto modo di stabilire che ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, una causa va definita di valore «indeterminabile» soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio.

In verità la Cassazione aveva già da tempo avuto modo di esprimersi

sulla possibilità di applicazione delle tabelle a percentuale

(e non ad esempio di quelle da un minimo ad un massimo)

anche in assenza di valore della controversia

e pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia (Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1999, n.3509); ciò ricorre in una molteplicità di casi come ad esempio gli incarichi nel processo cautelare (accertamento tecnico preventivo) dove assai frequentemente i ricorsi non contengono valori di riferimento della vertenza od anche i processi di cognizione dove talvolta è dichiarata l'indeterminabilità del valore. I giudici supremi infatti avevano avuto modo di affermare come il giudice

possa ritenere congruo quello indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione

basato evidentemente su dati risultanti dalla attività peritali della consulenza.

Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2017, n.30732

L'indeterminabilità del valore di una causa va intesa in senso obiettivo

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, una causa va definita di «valore indeterminabile» soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato con il criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, il compenso ad un consulente nominato per la determinazione dell'importo dovuto ad un imprenditore quale corrispettivo dell'appalto di opere).

Cumulo di più tabelle:

La questione attiene la possibilità di

cumulare più tabelle per il calcolo del compenso

dell'incarico.

Invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che una cosa è il principio dell'unicità dell'incarico come statuito dall'art. 29 delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, e quindi la onnicomprensività degli onorari, intendendosi per essa la totalità degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze e a ogni altra attività concernente i quesiti, l'altra

è riconoscere la possibilità che all'interno dell'unico incarico possano essere presenti, e quindi coesistere, richieste diverse ed autonome tra loro.

Se è pur vero che la cumulabilità per un unico incarico peritale di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse non risulta ammissibile laddove gli onorari sono diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio, ponendosi queste quali attività accessorie ed assorbite dalla finalità principale, non può trovare accoglimento questa valutazione qualora gli

accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia.

La problematica è concreta e molto frequente negli incarichi nell'odierno processo, in particolare in quello civile, dove al consulente sono posti quesiti ricchi e diversificati.

Per quanto affermato dinnanzi

ad accertamenti dovuti a finalità autonome e distinte è applicabile il concetto del cumulo tabellare, sommando più tabelle corrispondenti a conteggi separati del compenso cumulandoli poi tra loro

, condizioni che invece difetta dove le finalità siano accessorie ed assorbite da quelle principale.

Cumulo di più tabelle

Se le finalità sono distinte ed autonome

Applicazione cumulata di più tabelle corrispondenti alle finalità esistenti

Se le finalità si presentano accessorie ed assorbite alla principale

Applicazione unica tabella corrispondente alla finalità principale

In relazione a quanto osservato è pertanto essenziale individuare se le finalità del quesito hanno prodotto accertamenti autonomi e distintio, viceversa, accertamenti accessori e assorbiti come si è già evidenziato.

Nel primo caso, si tratta di

operazioni che richiedono distinte, autonome e speciali attività

che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto. Nel secondo caso,

gli accertamenti risultano collegati e in vario modo compresi e - appunto - assorbiti

dagli altri che il consulente ha svolto.

Con ogni evidenza, nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi, nella seconda, invece, vale il concetto dell'unitarietà del compenso.

Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21487

Il principio di onnicomprensività del compenso non opera se il CTU svolge attività autonome

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario.

Aumento degli onorari:

Il disposto dell'art. 52 del d.P.R. 115/2002 prevede

l'aumento degli onorari

«Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio». L'aumento è applicabile sia agli

onorari fissi e variabili sia a quelli a vacazioni.

La Cassazione ha avuto modo di affermare che per l'applicazione del disposto normativo in parola si rende

necessaria la ricorrenza delle tre condizioni.

Vi è tuttavia da osservare che l'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività del consulente e perito

non abbia profili di unicità e quando abbia impegnato in modo rilevante il consulente.

Questo è ciò che accade molto spesso quando le condizioni sono spesso connesse tra loro indentificandosi in un unicum di aspetti correlati ad operazioni di consulenza caratterizzate da problematiche e difficoltà di vario genere, molto frequenti negli incarichi peritali odierni, come ad esempio accertamenti ed ispezioni complesse per natura, oggetto e luoghi, problematiche connesse nella gestioni di vertenza con presenza di molteplici soggetti costituiti con i relativi difensori e consulenti tecnici di parte, operazioni svolte con partecipazione di ausiliari ed ancora operazioni condotte con finalità conciliative della lite.

L'aumento che il consulente ovvero perito richiede

è sottoposto al potere discrezionale del giudice

che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.

Occorre anche rammentare che, evidentemente in via astratta ma sempre possibile, il magistrato può riconoscere l'aumento dell'onorario in modo autonomo e senza che il proprio consulente o perito ne abbia fatto espressa richiesta.

Occorre anche ricordare che l'aumento dell'onorario è applicabile - come già osservato – e allorquando, ricorrendo le condizioni dell'art. 52 del d.P.R. 115/2002,

le attività del consulente non siano compensabili con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.

Occorre precisare che l'applicazione deve avvenire in modo

graduale rispetto all'onorario

e quindi non necessariamente prevedere il raddoppio; infatti l'articolo di norma prevede «l'aumento sino al doppio». Tale condizione è evidentemente connessa alla valutazione che il consulente tecnico di ufficio opererà in ordine al grado di eccezionale importanza della propria opera peritale ed alle, complessità e difficoltà incontrate nel compimento delle operazioni di consulenza e quini potrà richiedere al giudice il riconoscimento di aumento dall'1% al 100% dell'onorario richiesto.

Riduzione degli onorari:

La riduzione del compenso da liquidarsi a favore del consulente ovvero perito viene operata dal magistrato nel caso in cui l'ausiliario giudiziario

abbia ritardato, senza motivazione e giustificazione il deposito della relazione

e senza quindi aver richiesto ed ottenuto la proroga per il differimento autorizzato del termine.

La riduzione – a norma dell'art. 52, comma 2, del d.P.R.115/2002 – è pari

ad un terzo dell'onorario richiesto per gli onorari fissi e variabili

mentre, per quelli a tempo, il giudice non terrà conto del tempo successivo a quello della data originaria di deposito.

In buona sostanza la riduzione di un terzo, quindi, opera solo nella ipotesi di onorario determinato secondo tariffa a tabella, mentre nel caso di ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza del termine originariamente disposto dal magistrato.

Giova anche precisare che la norma in parola va interpretata nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a «fatti sopravvenuti e non imputabili» deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione dimidiata.

Appare quindi essenziale, nella ipotesi di motivata impossibilità per il consulente o perito di depositare l'elaborato peritale nei termini originariamente disposti dal magistrato

, presentare giusta e motivata istanza di proroga del termine di deposito della relazione peritale.

Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2020, n.3464

Liquidazione del compenso al CTU in caso di perizia depositata tardivamente: legittima la riduzione di un terzo dell'onorario

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile la individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, d.P.R. 115/2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per il periodo successivo alla scadenza del termine, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione. La riduzione di un terzo, quindi, opera solo nella ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso cli quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice.

Ausiliari esperti:

Nella ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio o perito si siano avvalsi di ausiliari esperti (c.d. prestatori d'opera) per le attività strumentali o comunque di attività di ordine specialistico che sfuggono alle loro conoscenze/competenze, i

relativi compensi debbono essere calcolati con riferimento all'

art. 50

del

d.P.R. 115/2002

e non a tariffa di mercato

; ciò anche in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.

Vale la pena ricordare che

l'ausilio di prestatori d'opera da parte del consulente tecnico d'ufficio o perito deve essere previamente autorizzato dal magistrato

pena il possibile rifiuto della liquidazione a lui a favore del relativo compenso.

Se il consulente tecnico d'ufficio o il perito ha contezza che i costi dell'intervento dell'ausiliario esperto siano rilevanti gli è fatto obbligo presentare, unitamente alla istanza di liquidazione, un preventivo al magistrato per una specifica richiesta di autorizzazione alla spesa affinché lo stesso possa – se del caso – interpellare le parti sul punto.

La spesa per l'opera dell'ausiliario esperto va inclusa, in base all'

art. 56, comma 3, del d.P.R. 115/2002

, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico

o perito

potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliario solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

Giova anche osservare che

al pagamento dell'ausiliario del CTU sono tenuti quest'ultimo e tutte le parti del giudizio.

Infatti nella ipotesi in cui l'ausiliario al quale non fosse stata liquidata la somma, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il CTU, quale committente della prestazione, nonchè tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose; pertanto, il consulente tecnico che abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario può agire in rivalsa nei confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio. Si evidenzia altresì che il giudice deve specificare nella liquidazione del compenso le motivazioni delle somme liquidate a favore di esperti ausiliari.

Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2017, n. 21963

Per il rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera di cui si è avvalso il CTU valgono delle stesse tabelle su cui si determina l'onorario del CTU

Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente tecnico d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato a quest'ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.

Pagamento del consulente e principio della solidarietà:

Il compenso del consulente tecnico d'ufficio

ha natura solidale tra le parti costituite nel processo civile.

Con reiterati pronunciamenti succedutisi nel tempo la Cassazione ha infatti costantemente statuito la natura solidale del debito nei confronti del consulente. E ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia posto a carico di una o entrambe le parti del giudizio il pagamento dell'opera peritale.

Nel caso in cui il giudice abbia posto a carico il pagamento nei confronti di una parte,

il consulente è obbligato

a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte a cui il giudice nel decreto ha posto a carico il pagamento

; ciò posto qualora questa risulti inadempiente, il consulente potrà agire nei confronti dell'altra, in forza della responsabilità solidale.

Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2018, n.3239

Sul riparto dell'obbligo di pagamento del compenso per la prestazione del CTU, quale obbligazione solidale

L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti; ciò premesso, nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell'obbligazione solidale (Nella specie, relativa a consulenza tecnica esperita in un giudizio di divisione ereditaria, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che nei rapporti interni fra i condividenti aveva ripartito l'obbligo di pagamento del compenso in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla massa comune).

In conclusione

Come l'odierno panorama processuale ci indica il consulente tecnico di ufficio svolge una funzione importante per il giudice fornendo la conoscenza specialistica indispensabile per consentire a questi di pervenire ad una decisione. Ma nonostante ciò il legislatore da tempo ha ritenuto di non intervenire, attraverso una riforma organica e radicale, sul sistema tariffario lasciando così sia il consulente tecnico che il magistrato a doversi confrontare con una disciplina frammentaria, lacunosa e inadeguata sia sotto il profilo funzionale che sotto quello economico, condizione che spesso determina una contrapposizione finanche dannosa per l'amministrazione della giustizia.

Per il consulente è fondamentale conoscere la disciplina delle tariffe sia nel quadro normativo che in quello in quello applicativo e ciò per molteplici ragioni: per conseguire un riconoscimento economico adeguato all'opera svolta, per consentire al giudice l'espressione di un decreto di liquidazione motivato ed esente da censure e per rispondere in modo adeguato all'eventuale opposizione di tale decreto in sede di procedura ex art. 170 del d.p.r. 115/2002.

Tutto ciò non solo nel precipuo indirizzo di rispondere all'obbligazione assunta in sede di assunzione dell'incarico recitata con il giuramento di rito ma anche nel cercare di realizzare un rapporto virtuoso con il magistrato. Non si può infatti non evidenziare come il soddisfacimento economico del consulente passi attraverso la realizzazione di un rapporto corretto tra ausiliario e magistrato: il primo ha l'obbligo di studiare, definire e presentare una richiesta di liquidazione motivata, credibile ed esente da errori; il secondo quello di valutarla attentamente riconoscendo, quando ve ne sono le condizioni ed utilizzando gli strumenti in suo possesso, il merito delle legittime richieste del primo. Così conseguendo un fondamentale e necessario equilibrio basato sul rispetto per le reciproche funzioni di cui non potrà che beneficiarne il funzionamento della giustizia.

Riferimenti
  • Frediani, Calcolo del Compenso CTU – Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 serie Legal Tool volume con programma per calcolo del compenso.

(Fonte: Il Processo Civile)