Gara telematica: è legittima la verifica in seduta riservata della documentazione integrativa delle imprese concorrenti

11 Marzo 2021

La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, sia per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, che per quella della documentazione amministrativa, in ragione della maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti, che offre (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8333; Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).

Il caso. La seconda classificata impugnava dinanzi al T.A.R. Napoli il provvedimento di aggiudicazione di una gara, svolta dal Comune di Melito, per l'affidamento di più servizi di supporto alla riscossione di varie imposte, lamentandone sotto diversi profili l'illegittimità. In particolare, la ricorrente, gestore uscente di tali servizi, deduceva l'avvenuta violazione del principio di pubblicità delle sedute per aver la stazione appaltante, in seduta riservata, esaminato la documentazione integrativa trasmessa da alcuni concorrenti cui era stata precedentemente richiesta. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Il medesimo operatore economico impugnava, dinanzi al Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado, rilevandone inter alia l'erroneità nella parte in cui aveva dichiarato legittima la verifica in seduta riservata dalla predetta documentazione in considerazione dell'orientamento evolutivo della giurisprudenza per il quale, nel caso di procedure telematiche, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.

La soluzione giuridica. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. In particolare, quanto alla specifica censura sopra richiamata, il Collegio, prima, ha ribadito il principio più volte espresso in giurisprudenza secondo cui è obbligatoria l'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, onde assicurare in tale sede una ricognizione trasparente, oltre che dell'integrità del plico, anche del relativo contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, tenuto conto, tuttavia, che i suddetti principi vanno necessariamente verificati in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l'effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare (da ultimo: Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627). Il Collegio, dunque, alla luce di tale ultima considerazione, ha evidenziato che nella procedura telematica non è necessaria una seduta pubblica per l'apertura tanto delle offerte, quanto della documentazione amministrativa delle imprese concorrenti. Infatti, la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Per tali ragioni, dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo lo scrutinio in seduta riservata della documentazione amministrativa inviata da alcune imprese concorrenti, essendosi la gara svolta secondo la procedura telematica.

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