Adottabilità di un minore: se c'è conflitto d'interessi virtuale ogni genitore deve avere il proprio difensore d'ufficio
15 Marzo 2021
Sul tema la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6247/21, depositata il 5 marzo.
Il Tribunale dei Minori di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità di una minore, sospendendo la responsabilità genitoriale dei genitori (padre in carcere e madre “dipendente” dal compagno violento che l'ha sempre maltrattata e abusata) e disponendo l'immediata interruzione degli incontri protetti. Esso nominava inoltre un tutore provvisorio e confermava la collocazione a scopo adottivo presso una famiglia adottiva con affidamento del monitoraggio ai servizi sociali. La Corte d'Appello di Firenze respingeva l'impugnazione da parte del genitore della bambina, osservando che, ai sensi dell'art. 10 l. n. 184/1983, nel procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore, «è prevista la nomina di difensore d'ufficio ai genitori del minore per cui sia stata promossa l'azione diretta alla dichiarazione di adottabilità, ove non abbiano nominato difensore di fiducia, senza che siano disciplinate situazioni di potenziale incompatibilità delle rispettive posizioni, a fronte dell'oggetto della causa, riguardante l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore rispetto alla quale l'eventuale indagine in ordine alle relazioni endo-familiari ha natura solo incidentale; in applicazione di detta disciplina nel corso della procedura, con decreto 16 gennaio 2018, era ritualmente nominato difensore d'ufficio ai genitori della minore interessata dalla procedura». La Corte territoriale rilevava inoltre che l'eccezione formulata dall'appellante «riveste natura meramente formale, non essendo stata dedotta nello specifico alcuna concreta lesione del diritto di difesa della D.F. derivata dalla pretesa situazione di incompatibilità del difensore (il quale concludeva, in sede di discussione innanzi al TM, affinchè la madre potesse intraprendere un percorso in una Casa Famiglia unitamente alla minore, con rigetto del ricorso del Pubblico Ministero, in termini coerenti con la posizione difensiva assunta dal difensore di fiducia)».
La madre ricorre quindi in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione del diritto di difesa.
Il motivo di doglianza è accolto dalla Suprema Corte, la quale si pronuncia sul caso di specie con il seguente principio di diritto: «in tema di procedimento per lo stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta, in sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, dandosi così luogo a una situazione di conflitto d'interessi virtuale. Ne segue che la nomina del difensore d'ufficio deve procedere attraverso l'indicazione di altrettanti difensori, a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore, portatore della difesa di due posizioni in conflitto».
Per questi motivi la Corte, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese processuali.
Fonte: dirittoegiustizia.it |