Valida la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione effettuata direttamente dalla P.A. via PEC

15 Marzo 2021

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della l. n. 689/1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione.
Massima

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della l. n. 689/1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla l. n. 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

Il caso

Nel caso di specie, il ricorrente in Cassazione, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981, ha impugnato la sentenza n. 27/2018 emessa dalla Corte d'appello di Trento, con la quale il Collegio Giudicante ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione al provvedimento amministrativo.

La Corte di merito è giunta a tale conclusione dopo aver accertato la validità della notificazione, via posta elettronica certificata, dell'ordinanza-ingiunzione effettuata direttamente dall'ente amministrativo. L'ente emanante l'ordinanza-ingiunzione (la Provincia di Trento), infatti, aveva soddisfatto il proprio obbligo di notifica inviando un messaggio di PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore dell'ingiunto presso il quale, nella fase antecedente l'adozione del provvedimento amministrativo, era stato eletto domicilio.

La questione

Parte ricorrente ha lamentato innanzitutto l'errata interpretazione ed applicazione degli artt. 14 e 18 della l. 689/1981, asserendo che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, per essere valida, anziché a mezzo PEC, avrebbe dovuto essere effettuata nel rispetto dell'art. 3 bis, commi 4 e comma 5 della l. 53/1994.

Il ricorrente ha censurato altresì la legittimità della notificazione eseguita presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981, nel procedimento amministrativo che ha anticipato l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Le soluzioni giuridiche

Con riferimento a detta ultima doglianza la Corte ha ricordato che l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981 deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 141 c.p.c., di talché il domicilio eletto assurge a luogo ove è possibile notificare l'ordinanza-ingiunzione.

Il ricorrente ha inoltre censurato, si rammenta, la legittimità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita direttamente dalla Pubblica Amministrazione, per violazione degli artt. 14, comma 4 e 18, comma 5, della l. 689/1981 che rispettivamente dispongono come segue: “In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3, del medesimo codice” e “la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla l. 890/1982”, secondo il ricorrente la notificazione sarebbe dovuta avvenire quindi a mezzo posta e/o con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che l'art. 149-bis c.p.c. è disposizione compresa nel rimando effettuato dall'art. 14, comma 4, della l. 689/1981, sicché in assenza di espresso divieto, è consentito alla Pubblica Amministrazione procedere direttamente alla notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata.

Ad ulteriore conferma di quanto statuito la Corte richiama l'art. 48, commi 1 e 2 del d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) che dispone quanto segue: “La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 68/2005, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.”

Posto che il d.lgs. 82/2005 si applica anche alla Pubblica Amministrazione la stessa non deve attenersi alle formalità prescritte dalla l. 53/1994, previste esclusivamente per le ipotesi di notificazioni effettuate dagli avvocati.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte sottolinea l'importanza della telematizzazione dei procedimenti amministrativi in ogni loro fase, ivi comprese le comunicazioni e le notificazioni.

Secondo la Suprema Corte infatti, l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresenta un'estrinsecazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, principio al quale la Pubblica Amministrazione stessa è direttamente vincolata ai sensi dell'art. 97 Cost.

Osservazioni

Attraverso l'ordinanza in commento la Suprema Corte, consapevole del ruolo imprescindibile delle nuove tecnologie nei procedimenti amministrativi, ha confermato la facoltà ed anzi il dovere, ove possibile, della Pubblica Amministrazione di provvedere alla notifica degli atti via posta elettronica certificata.

A tal fine la Corte ha adeguatamente interpretato la normativa di riferimento ponendosi in continuità e coerenza con alcuni recenti insegnamenti delle Sezioni Unite che hanno ribadito l'irrilevanza della irritualità della notifica ove non sussista parimenti una effettiva violazione del diritto di difesa.