Il principio di invarianza delle soglie di anomalia ha lo scopo di impedire impugnazioni di carattere strumentale

Redazione Scientifica
11 Marzo 2021

La giurisprudenza più recente è addivenuta ad un'interpretazione teleologica dell'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (statuente, in presenza di determinati presupposti, l'invariabilità della soglia di anomalia), incentrata sullo scopo ...

La giurisprudenza più recente è addivenuta ad un'interpretazione teleologica dell'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (statuente, in presenza di determinati presupposti, l'invariabilità della soglia di anomalia), incentrata sullo scopo con essa perseguito dal legislatore, ravvisabile nell'esigenza di impedire impugnazioni di carattere strumentale, in cui il conseguimento dell'aggiudicazione è ottenibile non già per la portata delle censure dedotte contro gli atti di gara e per la posizione in graduatoria della ricorrente, ma solo avvalendosi degli automatismi insiti nella determinazione automatica della soglia di anomalia (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1117; V, 23 novembre 2020, n. 7332). Nell'ambito di questo indirizzo si è precisato, sul piano sistematico, che la norma citata non può essere intesa nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, che sono oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), dirette a contestare l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla medesima di imprese, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata. In tale prospettiva è stato ritenuto, a maggiore ragione, che prima di disporre l'aggiudicazione sia consentito all'amministrazione aggiudicatrice di rivedere il proprio operato e così, ad esempio, di regolarizzare offerte affette da mere irregolarità non invalidanti e suscettibili dunque di essere sanate, avuto in questo caso riguardo al fatto che la norma in esame fa riferimento, oltre che alla “ammissione” ed “esclusione” delle offerte, anche alla “regolarizzazione” come sbarramento temporale oltre il quale non è possibile alcun mutamento della soglia di anomalia (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2021, n. 683). Alla luce di tali principi deve escludersi che la contestazione di un'esclusione avvenuta in applicazione di una egualmente contestata clausola della lex specialis, costituente autovincolo per la stessa stazione appaltante, abbia natura di impugnazione strumentale.

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