Il volume del fatturato in servizio analogo, di regola afferente alla solidità economica dell'impresa, può valere anche come indice di capacità tecnica

Redazione Scientifica
11 Marzo 2021

La richiesta di un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto è di regola afferente alla solidità economica dell'impresa, come è dato desumere dall'art. 83, comma 4, lett. a), del...

La richiesta di un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto è di regola afferente alla solidità economica dell'impresa, come è dato desumere dall'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, tuttavia la stazione appaltante può considerare il volume del fatturato in servizio analogo come indice di capacità tecnica, se diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6066; V, 19 luglio 2018, n. 4396). A questo scopo non è sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale, dovendosi accompagnare dalla richiesta di dimostrazione del possesso “di risorse umane e tecniche” e, più in generale, della “esperienza” necessaria ad eseguire la prestazione, con le modalità di cui all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, V, 26 novembre 2020, n. 7436).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di esperienze professionali pregresse pertinenti all'oggetto dell'appalto (come quelle richieste alle concorrenti quali requisiti di capacità tecnica e professionale), l'operatore economico concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste (Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2191). A tale scopo, è necessaria l'indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione a pena di inammissibilità, in conformità peraltro anche con quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 89, comma 1 (“il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria”).

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