La previsione di sub-criteri o sub-punteggi è un mera facoltà riservata alla stazione appaltante
12 Marzo 2021
La previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata, come mera facoltà riservata alla stazione appaltante, all'art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici; ne deriva che, il mancato esercizio di detta facoltà, non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara ( sent. n. 3080/2020). D'altro canto, come chiarito dal primo giudice, l'art. 95, co. 8 del d.lgs. 50/16 non contempla alcun obbligo specifico di individuare sub criteri e sub pesi, utilizzando la locuzione “ove necessario”, di tal che venendo, come detto, in rilievo essenzialmente parametri sufficientemente determinati, non era necessaria la previsione di specifico range di sub-punteggio. Ciò che può essere censurato dai concorrenti in gara è che l'articolazione incongrua, del tutto deficitaria o eccessivamente lasca dei riferimenti tecnici e valutativi.
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