La scelta della Stazione appaltante di suddivisione in lotti costituisce una decisione ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico

Redazione Scientifica
12 Marzo 2021

La scelta della Stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento...

La scelta della Stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto. Il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Essa deve costituire una decisione che deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; sicché non può ritenersi preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di suddividere l'appalto in lotti di importo elevato, ove tale scelta risponda all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

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