La scelta della Stazione appaltante di suddivisione in lotti costituisce una decisione ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico
12 Marzo 2021
La scelta della Stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto. Il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Essa deve costituire una decisione che deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; sicché non può ritenersi preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di suddividere l'appalto in lotti di importo elevato, ove tale scelta risponda all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico. |