Accesso finalizzato alla verifica, in sede di esecuzione del contratto, dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali
11 Marzo 2021
Alla luce delle coordinate giurisprudenziali enunciate dal Cons. di Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, la domanda ostensiva de executivis deve ritenersi, in via di principio, ammissibile (anche indipendentemente dalla valorizzazione del diritto all'accesso civico e, dunque, nei più circostanziati e specifici termini dell'accesso c.d. documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, come integrati dalla disciplina speciale di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50/2016), alla condizione che non fondi sulla mera allegazione (in termini eventuali, puramente ipotetici o dubitativi, che renderebbero, come tali, inammissibilmente astratto e meramente potenziale l'interesse acquisitivo e, correlativamente, esplorativa, quando non addirittura emulativa, l'istanza) della semplice eventualità di una futura riedizione della gara, ma si accompagni alla specifica, concreta e circostanziata valorizzazione di elementi fattuali o giuridici inerenti le modalità di regolare attuazione del rapporto negoziale e idonei a prefigurare, sia pure in termini di possibilità e non necessariamente di certezza o anche solo di probabilità, le condizioni di una vicenda risolutiva, per sé idonea a riattivare le chances di subentro o anche solo di rinnovazione della procedura evidenziale. |