Accesso finalizzato alla verifica, in sede di esecuzione del contratto, dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali

Redazione Scientifica
11 Marzo 2021

Alla luce delle coordinate giurisprudenziali enunciate dal Cons. di Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, la domanda ostensiva de executivis deve ritenersi, in via di principio, ammissibile...

Alla luce delle coordinate giurisprudenziali enunciate dal Cons. di Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, la domanda ostensiva de executivis deve ritenersi, in via di principio, ammissibile (anche indipendentemente dalla valorizzazione del diritto all'accesso civico e, dunque, nei più circostanziati e specifici termini dell'accesso c.d. documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, come integrati dalla disciplina speciale di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50/2016), alla condizione che non fondi sulla mera allegazione (in termini eventuali, puramente ipotetici o dubitativi, che renderebbero, come tali, inammissibilmente astratto e meramente potenziale l'interesse acquisitivo e, correlativamente, esplorativa, quando non addirittura emulativa, l'istanza) della semplice eventualità di una futura riedizione della gara, ma si accompagni alla specifica, concreta e circostanziata valorizzazione di elementi fattuali o giuridici inerenti le modalità di regolare attuazione del rapporto negoziale e idonei a prefigurare, sia pure in termini di possibilità e non necessariamente di certezza o anche solo di probabilità, le condizioni di una vicenda risolutiva, per sé idonea a riattivare le chances di subentro o anche solo di rinnovazione della procedura evidenziale.

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