: Disapplicazione parziale, in chiave eurounitaria, dell'art. 257-ter, comma 5, del R.E. del TULPS

Redazione Scientifica
12 Marzo 2021

In materia di disciplina amministrativa dell'attività di vigilanza privata, il contrasto con i principi del diritto europeo, come individuato dalla Corte con sentenza 13 dicembre 2007, in causa C-465/05 in riferimento...

In materia di disciplina amministrativa dell'attività di vigilanza privata, il contrasto con i principi del diritto europeo, come individuato dalla Corte con sentenza 13 dicembre 2007, in causa C-465/05 in riferimento all'art. 134 del TULPS ed all'art. 257 del relativo regolamento di esecuzione, è rilevabile anche riguardo alla disposizione dell'art. 257-ter, comma 5, di detto regolamento, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, ove interpretata nel senso che, per ottenere l'estensione dell'attività di vigilanza anche ai territori provinciali originariamente non previsti nell'autorizzazione, sia necessario acquisire un (ulteriore) provvedimento autorizzativo del Prefetto della provincia interessata. In tal modo, infatti, si finisce per reintrodurre quel limite territoriale (censurato dalla citata sent. della Corte di Giustizia) secondo cui la licenza prefettizia consentirebbe di esercitare l'attività di vigilanza privata solo nel territorio per il quale essa è stata rilasciata (cfr. punti 68-80 della sentenza citata). Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell'art. 257-ter, comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l'autorizzazione prefettizia per estendere l'attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell'ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l'attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS).

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