Pregiudizi risarcibili in caso di accertata responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante

Redazione Scientifica
15 Marzo 2021

Nella responsabilità pre-contrattuale il pregiudizio risarcibile non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal negozio non concluso, ma al c.d. interesse negativo quale...

Nella responsabilità pre-contrattuale il pregiudizio risarcibile non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal negozio non concluso, ma al c.d. interesse negativo quale interesse a non subire le conseguenze negative derivanti dalle scelte compiute per la fiducia mal riposta, che può venire in rilievo sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, quest'ultimo a sua volta distinto in danno da perdita di altre occasioni alternative favorevoli andate sfumate oppure, in caso di contratto valido non conveniente, quale danno differenziale (consistente nel minor vantaggio oppure nella maggior spesa sopportata per effetto del comportamento della controparte secondo un giudizio prognostico–ipotetico volto a ricostruire quale sarebbe stato il contenuto del contratto qualora la controparte non avesse posto in essere la condotta scorretta, definito anche come danno positivo c.d. virtuale). Non può, dunque, riconoscersi il danno da lucro cessante collegato all'interesse positivo, individuato dal concorrente nel mancato guadagno rispetto ai contratti relativi ai lotti che non sono stati aggiudicati, a prescindere dal grado o misura della chance di aggiudicazione. Va riconosciuto e risarcito il solo danno emergente rappresentato dalle spese documentate che sono state inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara.

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