Il Rup può delegare la verifica dell’anomalia alla commissione, purché adotti esso stesso il provvedimento conclusivo

Guglielmo Aldo Giuffrè
15 Marzo 2021

Nonostante in linea di principio il sub-procedimento di anomalia sia di competenza del Rup, il legislatore non gli ha precluso la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse, e non è escluso che la scelta possa ricadere sulla stessa commissione giudicatrice, purché sia poi il Rup a valutarne l'operato e ad adottare l'eventuale provvedimento di esclusione dell'offerta ritenuta anomala ovvero il provvedimento di aggiudicazione.

La questione: All'esito di una procedura di gara indetta da Cotral S.p.a. per l'affidamento dei servizi di global service di igiene ambientale per le sedi e gli autobus della propria flotta, la società seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione, deducendo l'illegittimità della mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario in ragione dell'anomalia della sua offerta.

Il TAR riteneva il ricorso infondato, sicché la società appellava la pronuncia, chiedendone la riforma.

Sull'obbligo di separata indicazione delle singole componenti del costo della manodopera.

Con il primo motivo, l'appellante contestava il mancato annullamento dell'aggiudicazione alla luce del fatto che la legge di gara disponeva espressamente l'obbligo di separata evidenziazione non solo del costo della manodopera ma anche delle singole componenti di detto costo.

Il Collegio ha rilevato l'infondatezza del rilievo eccependo che l'art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone esclusivamente l'obbligo di indicare il costo complessivo della manodopera, sicché le ulteriori precisazioni e specificazioni richieste dalla legge di gara (ove intese nel senso che l'inadempimento comportasse l'esclusione dalla procedura) sarebbero comunque nulle per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Sull'illegittimo demansionamento degli operai.

Con il secondo motivo, l'appellante contestava il mancato accoglimento della censura di illegittimo demansionamento di 26 operai addetti alla movimentazione dei mezzi, inquadrati dall'aggiudicatario al 3° livello contrattuale anziché al 4° come imposto dall'art. 10 del CCN, con conseguente violazione dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

La Sezione ha rilevato l'infondatezza anche di tale censura, evidenziando che la difformità tra l'inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, dev'essere fatta valere - in linea di principio - nell'ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva e sull'ammissibilità dell'offerta.

Sulla dedotta sottostima del tasso INAIL dichiarato.

Con il terzo motivo, l'appellante deduceva la mancata considerazione da parte del della sottostima del tasso INAIL dichiarato dal raggruppamento aggiudicatario, il quale si discosterebbe, senza alcuna giustificazione plausibile e senza alcun supporto documentale, da quello indicato nelle tabelle pubblicate dall'INAIL.

Il Collegio ha dichiarato infondato il motivo è infondato, evidenziando che il RTI aveva dimostrato della correttezza del dato relativo al tasso Inail applicato e che dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che anche per gli anni successivi il tasso Inail è rimasto sostanzialmente invariato.

Sulla inammissibilità e incongruità dell'offerta.

Con il quarto motivo, l'appellante lamentava la mancata rilevazione dell'inammissibilità e dell'incongruità dell'offerta aggiudicataria con riferimento ai nuovi macchinari che l'operatore si era impegnato ad acquistare in caso di aggiudicazione.

La Sezione ha dichiarato la censura inammissibile per genericità., per ciò che l'appellante ha dimostrato come l'impegno finanziario assunto per l'acquisto dei macchinari possa riflettersi sull'offerta economica, in termini tali da metterne in dubbio la complessiva affidabilità e congruità.

Sull'erronea attribuzione dei punteggi.

Con il quinto motivo, l'appellante ha lamenta l'erroneità della sentenza per non aver accolto le censure sollevate avverso l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il motivo, osservando che la legge di gara prevedeva una dettagliata descrizione dei criteri e dei sub-criteri, con una corrispondente articolazione in punteggi e sub-punteggi, sicché doveva ritenersi sufficiente la mera espressione numerica del giudizio e la richiesta di sostituzione, per via giurisdizionale, del giudizio tecnico discrezionale riservato alla commissione giudicatrice, era da considerarsi inammissibile.

Sull'illegittimità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria.

Con il quinto motivo, l'appellante critica la sentenza per non aver rilevato l'illegittimità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria, in quanto condotto non dal Rup ma da un organo incompetente, ossia una commissione istituita ad hoc in cui figuravano anche soggetti diversi dai componenti della commissione giudicatrice della gara, in violazione dell'art. 97, commi 1, 5, 6 e 7, e dell'art. 31, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Collegio ha rilevato l'infondatezza del motivo evidenziando che, in assenza di una esplicita indicazione normativa, dal momento che l'art. 97 attribuisce il compito alla stazione appaltante senza ulteriori specificazioni, la soluzione deve essere ricavata da un'analisi più ampia basata, per un verso, sull'art. 31, che, al comma 3, assegna al Rup tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti, e, per altro verso, sull'art. 77, che, nel delineare il ruolo della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione, lo circoscrive alla «valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico». Nonostante in linea di principio il sub-procedimento di anomalia sia di competenza del Rup, la Sezione ha però osservato che il legislatore non ha precluso allo stesso la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse, per lo svolgimento delle quali né il Rup né gli uffici interni alla stazione appaltante siano professionalmente adeguati, evidenziando che l'art. 31, comma 3, richiama la disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990, il cui art. 6, comma 1, lett. b), affida al responsabile del procedimento l'adozione di «ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria». Con il che, a giudizio del Collegio, non è escluso che la scelta possa ricadere sulla stessa commissione giudicatrice, che ben conosce il contenuto dell'offerta da sottoporre a verifica, non solo sotto il profilo del merito tecnico (per averla valutata ai fini dell'attribuzione dei punteggi) ma anche sotto il profilo economico (che l'art. 77, comma 1, cit., non esclude dalla portata della commissione, che ha per oggetto la «valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico»), purché il Rup valuti alla fine l'operato della commissione di gara e adotti l'eventuale provvedimento di esclusione dell'offerta ritenuta anomala ovvero, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.