Gli accordi patrimoniali sono validi senza l’omologa di separazione?

Paola Silvia Colombo
16 Marzo 2021

Due coniugi sottoscrivono ricorso per separazione consensuale all'interno del quale vi sono anche accordi di natura patrimoniale. La separazione, non viene omologata. Gli accordi patrimoniali mantengono validità indipendentemente dall'omologa?

Due coniugi sottoscrivono ricorso per separazione consensuale all'interno del quale vi sono anche accordi di natura patrimoniale. La moglie non si presenta all'udienza presidenziale in quanto ritiene che è stata costretta dal marito a sottoscrivere quegli accordi, ma non vi è volontà in tal senso. La separazione, dunque, non viene omologata. Gli accordi patrimoniali mantengono validità indipendentemente dall'omologa?

Nel caso in esame, le intese raggiunte tra i coniugi, comprese quelle patrimoniali, sono da ritenersi, a tutti gli effetti, improduttive di effetti giuridici considerato che la moglie non è comparsa in sede di udienza presidenziale venendo così meno alla necessaria e ulteriore “riconferma” del suo consenso.

Infatti, è previsto che il consenso dei coniugi alle condizioni della separazione consensuale, debba essere riconfermato in sede di udienza fissata dinnanzi al Presidente del Tribunale considerato che le parti possono decidere di revocarlo anche dopo aver raggiunto intese tra loro ovvero aver sottoscritto il ricorso per separazione consensuale (App. Reggio Calabria, 2 marzo 2006 e Trib. Torino 6 novembre 2000).

Ciò in quanto la separazione consensuale costituirebbe un vero e proprio negozio a formazione progressiva e, pertanto, la sua omologazione e quindi l'intervento del Tribunale ne attribuirebbe efficacia dall'esterno.

Sul punto è intervenuta sia la Corte d'Appello di Catania la quale ha, difatti, puntualizzato che: «il momento in cui avviene la formale dichiarazione di consenso, tanto sulle condizioni che sulla separazione in sè, non è già nel deposito del ricorso […]ma nella udienza di comparizione innanzi al Presidente» (App. Catania, 3 luglio 2015, n. 822) sia la Suprema Corte di Cassazione, che nella sentenza Cass. n. 19540/2018 ha confermato la validità della revoca del consenso in materia di separazione consensuale, sul presupposto che tale revoca farebbe «venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronuncia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi».

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo, quindi, che tutte le intese raggiunte tra i coniugi anche quelle patrimoniali se non omologate dal Tribunale, non abbiano efficacia tra le parti considerato che, in sede di separazione consensuale, è necessario che marito e moglie si presentino dinnanzi al Presidente per confermare gli accordi raggiunti.