Mantenimento, il titolo di studio non basta per giustificare il rifiuto di determinate offerte di lavoro
18 Marzo 2021
Il titolo di studio – un diploma di laurea, in questo caso – non può giustificare la decisione di respingere offerte di lavoro considerandole non all'altezza. E proprio questo comportamento può costare ora alla donna l'assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5932/21, depositata il 4 marzo).
In un procedimento di separazione, i giudici di merito in entrambi i gradi ritengono il marito responsabile della crisi coniugale e pongono a suo carico un assegno mensile di 1.000 euro in favore della moglie che, viene rilevato, «ha redditi assai modesti». Quanto al secondo profilo, i Giudici d'Appello precisano che «il profilo individuale non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate, non potendosi pretendere che una donna quarantottenne, laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile, poi sia condannata al banco di mescita o al badantato».
Quest'ultima osservazione viene fortemente censurata dai Giudici della Cassazione, che non mettono in discussione, invece, le colpe dell'uomo per la separazione. Si afferma infatti che, «in tema di separazione personale dei coniugi, la loro attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale». In questa ottica, può rilevare, ad esempio, anche «la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione». Al contrario, i Giudici d'appello «non menzionano le concrete, singole attività lavorative eventualmente reperite dalla donna, né quelle eventualmente oggetto dell'attività di ricerca di un lavoro in suo favore svolta dal marito», mentre essi, annotano dalla Cassazione, si limitano ad affermare «il diritto di non reperire alcuna attività lavorativa reputata inferiore», senza però chiarire di «avere valutato gli impieghi effettivamente reperiti o proposti, al fine di poterne fondatamente affermare, all'esito di una valutazione, la reale inadeguatezza e inaccettabilità per la donna». In sostanza, è stato confermato il diritto della donna al mantenimento sulla base di «rilievi del tutto astratti» e «giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona» mentre, al contrario, si è omesso di «porre attenzione sugli elementi rilevanti, come l'essere o no la coniuge in grado di procurarsi redditi adeguati, l'esistenza o no di proposte di lavoro, l'eventuale rifiuto immotivato di accettarle o, comunque, l'attivazione concreta alla ricerca di una occupazione lavorativa». Appare fragile, quindi, la decisione dei Giudici d'Appello. Per questo è necessario un nuovo processo di secondo grado per «compiere una valutazione specifica delle proposte e dei lavori ricercati o reperiti» dalla donna, nonché «della raggiunta prova del diritto a non compierli e delle ragioni di questa decisione».
Fonte; dirittoegiustizia.it |