Natura e regime processuale delle “note di udienza”

18 Marzo 2021

La vigente normativa emergenziale contempla la facoltà di depositare in giudizio, oltre alle memorie ed alle repliche, anche le c.d. “note di udienza”. Quale è la natura di tale atto e a quali limiti deve ritenersi soggetto?

La vigente normativa emergenziale contempla la facoltà di depositare in giudizio, oltre alle memorie ed alle repliche, anche le c.d. “note di udienza”. Quale è la natura di tale atto e a quali limiti deve ritenersi soggetto?

Come noto, l'art. 25, d.l. n. 137/2020 ha esteso il regime temporale di applicabilità delle disposizioni di cui ai periodi quarto e seguenti dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 prorogando, in particolare, la facoltà concessa a ciascuna parte di depositare le c.d. “note di udienza” in alternativa alla discussione orale ed in aggiunta alle eventuali memorie e repliche già versate in atti.

Le suddette note, pertanto, si caratterizzano come strumento succedaneo rispetto alla discussione orale, essendo preordinate ad assolvere alla medesima funzione di presidio dell'integrità e della completezza del contraddittorio processuale. Nondimeno, al pari della trattazione orale, anche le suddette note debbono essere informate al canone di sinteticità rinvenibile nelle disposizioni codicistiche applicabili alla discussione orale in camera di consiglio e in udienza pubblica.

Si tratta, in altre parole, di un mezzo di trattazione cartolare messo a disposizione per fare da compendio e corroborare il contraddittorio processuale senza sottrarsi al rispetto dei doveri di chiarezza e sinteticità desumibili dall'art. 3, c.p.a. e non suscettibile di essere esteso sino a renderlo, di fatto, una mera duplicazione delle memorie e repliche ordinariamente previste, né uno strumento elusivo dei termini processuali cui queste ultime sono ancorate.

Utile riferimento per la definizione delle caratteristiche di tali note è rappresentato dalle Linee guida sull'applicazione dell'art. 4 del d.l. 28/2020 e sulla discussione da remoto (cosiddette “terze linee guida”) emanate dal Presidente del Consiglio di Stato che, al par. 4.1, hanno meglio definito e circoscritto la natura di tale «inedita ed eccezionale misura, alternativa al contraddittorio orale». Con quest'ultimo intervento, è stata in particolare sottolineata la necessità che tali note di udienza siano “brevi” e, ciò nondimeno, complete affinché «a mezzo di esse possano essere svolte tutte le considerazioni generalmente ammesse in udienza (ad esempio, dedurre un profilo in rito non soggetto a termini perché rilevabile d'ufficio)».

La questione relativa alla natura, alle caratteristiche ed al regime processuale delle note di udienza è stata recentemente scrutinata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, con l'ordinanza 15 gennaio 2021, n. 36 ne ha delineato i requisiti di ammissibilità.

In particolare, il Consiglio ha rilevato «l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità delle c.d. “note di udienza” di parte appellante […] perché estese 42 pagine» ed ha precisato che «le note di udienza, intervenendo a ridosso dell'udienza (entro le ore 12 del giorno anteriore l'udienza), quale ultimo presidio del diritto di difesa prima di essa, e aggiungendosi all'atto introduttivo e alle memorie, devono rispettare il canone di sinteticità (e ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine) e non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest'ultima […] pena la violazione del contraddittorio e un vulnus quanto all'approfondimento collegiale della causa».

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