Assenza, minacce nei confronti dell'ex e disinteresse affettivo ed economico del padre, quale regime d'affidamento giustificano?

Paola Silvia Colombo
19 Marzo 2021

Gli atteggiamenti assunti dal padre a seguito della fine della relazione, minacce, assenza fisica, affettiva ed economica, sono tali da mettere in discussione la sua idoneità ad essere designato come genitore coaffidatario?

Se il padre vive lontano dal figlio per questioni lavorative, mostrando disinteresse sia affettivo che economico nei confronti del minore e mantenendo atteggiamenti ripetuti di minaccia e ricatto nei confronti della compagna, è plausibile la concessione dell'affidamento esclusivo alla madre o, in subordine, un condiviso con limitazioni al padre?

L'art. 337-quater c.c. prevede esplicitamente che «il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».

È pacifico che in materia di affidamento dei figli, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse della prole, privilegiando il genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le esigenze materiali, morali e psicologiche di cui egli è portatore.

Due aspetti, pertanto, devono essere considerati ai fini della determinazione del miglior regime di affidamento della minore: l'idoneità di ciascuno dei genitori e l'interesse del figlio.

Nel caso di specie, gli atteggiamenti assunti dal padre a seguito della fine della relazione (minacce, assenza fisica, affettiva ed economica) sono tali da mettere in discussione la sua idoneità ad essere designato come genitore coaffidatario, ponendosi gli stessi in evidente discrasia con i modelli comportamentali che stanno alla base dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.

Vi sono, nella fattispecie in oggetto, i presupposti per un affidamento esclusivo alla madre. Le circostanze di fatto enunciate dovranno tuttavia essere oggetto di rigorosa prova da parte della ricorrente.

Occorre sottolineare, però, che anche in caso di affidamento esclusivo, la madre e il padre devono comunque continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse (come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del figlio) di comune accordo.

Quindi, la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del c.d. “affidamento super esclusivo” basandosi sull'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, dell'art. 337-quater c.c. inserito prima della disposizione per cui «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».

Tale clausola, infatti, concede al genitore affidatario di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti al minore che gli è stato affidato, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano con una pronuncia che ha aperto la strada all'applicazione di tale modalità di affidamento, poi utilizzata, infatti, da altri Tribunali italiani (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: Trib. Roma, decr. 16 giugno 2017, Trib. Modena sent., 2 marzo 2015; Trib. Verbania sent., 17 luglio 2018 e Trib. Milano sent. 20 giugno 2018).

Il Tribunale di Milano, infatti, con l'ordinanza del 20 marzo 2014, ha precisato che la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di scongiurare che «la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia». Infatti, il Giudice, con tale provvedimento, ha disposto che al genitore affidatario competessero in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio minore (salute, istruzione etc.), tenendo, ovviamente, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali nonché aspirazioni.

I presupposti erano simili al caso in esame: il padre del minore era assente, viveva in uno stato estero, era totalmente disinteressato sia affettivamente che economicamente al figlio minore e, spesso, strumentalizzava il rapporto con il figlio a discapito della madre.

Quindi, nel caso di specie, sarebbe più opportuno giustificare una richiesta di affidamento “super esclusivo” onde consentire al genitore affidatario la piena possibilità di agire nell'interesse della minore.