Indicazioni per affrontare il fenomeno della collusione nel settore degli appalti pubblici: la guida della Commissione UE per le stazioni appaltanti

Chiara Pagliaroli
22 Marzo 2021

Con la comunicazione 2021/C 91/01 del 18 marzo 2021, la Commissione europea si è soffermata sul fenomeno della collusione negli appalti pubblici e sulle sfide che la lotta alla collusione pone in prospettiva futura. Gli accordi illegali tra operatori economici, finalizzati a falsare la concorrenza, possono, infatti, assumere varie forme (es. definizione anticipata del prezzo offerto, rinuncia alla formulazione di un'offerta, spartizione del mercato su base territoriale, etc.)...

Con la comunicazione 2021/C 91/01 del 18 marzo 2021, la Commissione europea si è soffermata sul fenomeno della collusione negli appalti pubblici e sulle sfide che la lotta alla collusione pone in prospettiva futura. Gli accordi tra operatori economici, finalizzati a falsare la concorrenza, possono, infatti, assumere varie forme (es. definizione anticipata del prezzo offerto, rinuncia alla formulazione di un'offerta, spartizione del mercato su base territoriale, etc.) ed essendo, per loro stessa definizione, segreti, finiscono con l'emergere, nella maggior parte dei casi, a valle della procedura di aggiudicazione, se non addirittura ad esecuzione e collaudo dell'opera pubblica già intervenuti.

Proprio per tale ragione, diviene di fondamentale importanza riuscire ad intercettare le fattispecie in sospetto di potenziale collusione in uno stadio il quanto più possibile preliminare nella procedura di gara.

In quest'ottica, la Commissione europea fornisce al paragrafo 5, della suddetta Comunicazione rubricato «Orientamenti per le amministrazioni aggiudicatrici riguardanti le modalità di applicazione del motivo di esclusione per collusione …», importanti indicazioni di taglio pratico, che possono guidare i funzionari delle singole stazioni appaltanti.

Così, in sede di gara, si può valutare di chiedere – ad integrazione di quanto attestato in sede di compilazione e di sottoscrizione del Documento di gara unico europeo (c.d. DGUE) – la produzione di una dichiarazione di “determinazione indipendente dell'offerta”, recante la specificazione che l'offerta presentata “è seria, non collusiva ed elaborata con l'intenzione di accettare l'appalto eventualmente aggiudicato” (cfr. OECD, Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici, ed. 2009). Inoltre, si possono inserire, all'interno dello Schema di contratto da porre a base di gara, clausole espresse di risoluzione del contratto (fermo il risarcimento dei danni subiti e subendi) che la stazione appaltante può azionare nel caso in cui accerti che il contraente ha messo in atto pratiche collusive.

In sede di valutazione delle offerte, per converso, occorrerà prestare attenzione anche ai minimi dettagli, quali: i) la presenza – all'interno di offerte diverse – di errori identici, anche di natura ortografica; ii) la calligrafia o il carattere tipografico prescelto; iii) la ricorrenza di errori analoghi di calcolo ovvero di metodologie identiche per la stima di alcune voci di costo; iv) la provenienza delle offerte da operatori chiaramente inadatti ad eseguire l'appalto.

Particolare attenzione dovrà, poi, essere prestata nella fase di analisi e di disamina delle c.d. “offerte di comodo” (dette anche, offerte “di cortesia” o “simboliche”), delle offerte congiunte e degli accordi di subappalto. Anche perché “la collusione è ancora più difficile da affrontare se combinata con la corruzione”.

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