Impossibilità sopravvenuta della prestazioni: è escluso il repêchage

Teresa Zappia
22 Marzo 2021

Lavoratore sottoposto a misura cautelare coercitiva: il datore che voglia procedere al licenziamento per l'inutilità sopravvenuta della prestazione deve applicare l'art. 3 l. n. 604/66 con conseguente obbligo di repêchage?

Lavoratore sottoposto a misura cautelare coercitiva: il datore che voglia procedere al licenziamento per l'inutilità sopravvenuta della prestazione deve applicare l'art. 3 l. n. 604/66 con conseguente obbligo di r

epêchage

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Laddove il lavoratore sia stato destinatario di una misura cautelare coercitiva, l'impossibilità di svolgere le sue mansioni può integrare l'ipotesi regolata dall' art. 1464 c.c.

La controparte-datore può, pertanto, richiedere la risoluzione del rapporto ove la prestazione sia divenuta inutile.

La persistenza o meno di un interesse rilevante a ricevere la prestazione è da valutare in base a criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati dalla legge per i casi di licenziamento per g.m.o., recte le obbiettive esigenze dell'impresa.

Deve escludersi l'operatività dell'obbligo di r

epêchage

in quanto le ipotesi ex art. 1464 c.c. sono riconducibili ad un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del contraente non inadempiente-datore, diversamente dal recesso per g.m.o.

Il r

epêchage

, inoltre, presuppone la fungibilità e l'idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, il che difetta nel caso di specie in ragione delle restrizioni cautelari.