Valida la notifica della citazione inviata alla PEC del difensore in tempo di pandemia

Redazione scientifica
22 Marzo 2021

In virtù dell'art. 83 d.l. n. 18/2021, deve considerarsi valida la notifica del decreto di citazione a giudizio comunicata tramite PEC all'indirizzo del difensore di fiducia.

Cosi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10059/21, depositata il 15 marzo.

La Corte d'Appello di Salerno confermava la condanna di prime cure di due imputati per il reato di falso giuramento ex art. 371 c.p.. la pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione dalla difesa. Oltre alle doglianze di merito, la difesa deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello per l'udienza del 7 aprile 2020 poiché comunicata via PEC al solo difensore di fiducia. La censura risulta infondata.

Il giudizio d'appello si era instaurato infatti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sotto il vigore del d.l. n. 18/2020. Come ricorda il Collegio, l'art. 83 del citato d.l. prevede che nell'intervallo temporale coperto da tale disciplina, le notificazioni relative agli avvisi dei procedimenti oggetto di trattazione dovevano essere eseguite tramite invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia. Si tratta di una disposizione avente una «chiara valenza eccezionale, legata all'emergenza pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla difesa». Aggiunge infine la pronuncia che sono irrilevanti le diciture relative al regime ordinario delle notificazioni riportate sul modulo precompilato utilizzato dalla cancelleria, trattandosi di disposizioni derogate della succitata disciplina emergenziale.

Risultando infine infondate le censure attinenti al merito, la Corte non può che rigettare il ricorso.

*fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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